Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14397/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment extinguished by withdrawal with no costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14397/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by ATERAZIENDA TERRITORIALE against the Regional Tax Commission's confirmation of an IMU fine was extinguished because the appellant formally withdrew the request. The opposing party, the Municipality of Cadoneghe, resisted with a counter-claim, but the withdrawal rendered the litigation moot. Consequently, the court declared the proceedings terminated without issuing a ruling on the allocation of litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391, comma 4, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: A cassation appeal withdrawn by the appellant results in the extinction of the proceedings, precluding any order regarding the allocation of costs or the application of the unified contribution rule for the losing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation unified contribution rule cassation appeal dismissal impugnazione di decisioni amministrative deduzione delle spese di manutenzione di immobili crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, comma 4, c.p.c.
stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16565/2019 R.G. proposto da : ATERAZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA TARO 35, presso lo studio dell’avvocato MAZZONI CLAUDIO (MZZCLD53H01H501Y) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato RONDELLO GIANFRANCO (RNDGFR50L10L840O) -ricorrente- contro COMUNE CADONEGHE, elettivamente domiciliato in ROMA V.ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato GUZZO ARCANGELO (GZZRNG63P28C352L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZEN PIERFRANCESCO (ZNEPFR64B27G224U) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 1334/2018 depositata il23/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024dal Consigliere FABIO DI PISA; RILEVATO CHE 1. A.T.E.R., Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale per la Provincia di Padovaproponeva, sulla base di due motivi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1334/08/2018 che aveva confermato la sentenza di primo grado in forza della quale era stato annullato l’ avviso di accertamento IMU 2012 emesso dal Comune di Cadoneghe nei confronti della predetta azienda, limitatamente a sanzioni ed interessi;

2. l’ ente impositore resisteva con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. secondo quanto risulta dalla documentazione in atti A.T.E.R., Azienda Territoriale per l’ Edilizia Residenziale per la Provincia di Padova, ha depositato rinunzia al ricorso ritualmente accettata, conseguentemente chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;

2. per effetto della intervenuta rinunzia al ricorso in atti oggetto di accettazione va dichiarata l’estinzione del giudizio;

3. stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.);

4. la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data