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Ordinanza — n. 14372/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for procedural inadmissibility and lack of factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14372/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to uphold tax assessments. The taxpayer argued for procedural violations and factual errors regarding property value adjustments, but the court found the first ground inadmissible as it merely criticized the factual finding rather than citing a legal error. The second ground was deemed inadmissible due to legislative changes removing the right to challenge insufficient motivation, while the third ground lacked factual basis. Consequently, the appeal was dismissed, and the taxpayer was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 and 4 of the Civil Procedure Code; Art. 38 of D.P.R. 600/1973: A cassation appeal is inadmissible if it merely criticizes the factual findings of the lower court without alleging a violation or misapplication of law, and if it relies on grounds for insufficient motivation which are no longer admissible under current legislation.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility factual review limits insufficient motivation ground property value assessment tax procedural law reddito immobiliare reddito da investimento imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 38 of D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Con il primo motivo la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R.29 settembre 1973, n.
Art. 360, para. 1, no. 3 and 4 of the Civil Procedure Code
600, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 112 and 115 of the Civil Procedure Code
D.L. 22 giugno 2012, n. 83
5, come modificato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, R.G.
Art. 13, para. 1-quater of D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 360 cod. proc. civ
dell’art. 360 cod. proc. civ.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 luglio 2019, n. 20284
La giurisprudenza di questa Corte è, sul punto, del tutto consolidata nel senso di escludere il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione (Cass. 26 luglio 2019, n. 20284; Cass.
Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940
20284; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28520/2016R.G. proposto da: NICOLARI FIORELLA, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio dell’avv. Laura Tricerri, rappresentata e difesa dall’avv. Corrado Diso in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, - controricorrente - avverso la sentenza dellaCommissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 153/02/2016 , depositata il 9 maggio 2016; AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRPEF 2007-2008. R.G. N.28520/2016 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del23 gennaio 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. Con distinti avvisi di accertamento n. TI5010101552/2012, notificato il 22 novembre 2012, e n. TI5010101553 /2012 , notificato in data 14 agosto 2013, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Gorizia rettificava nei confronti di Nicolari Fiorella le dichiarazioni dei redditi presentate rispettivamente per gli anni 2007 e 2008, accertando sinteticamente maggiori redditi di € 52.070,00 per l’anno 2007 ed € 52.760,00 per l’anno 2008, a fronte di quelli più bassi dichiarati dalla contribuente.

2. Nicolari Fiorella impugnava gli avvisi di accertamento suddetti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Gorizia la quale, con sentenza n. 139/02/2014, depositata il 26 novembre 2014, previa riunione dei ricorsi li rigettava, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza pronunciata il 4 aprile 2016, e depositata in segreteria il 9 maggio 2016, rigettava l’appello, condannando anche in questo grado la contribuente alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Nicolari Fiorella, sulla base di tremotivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio R.G. N.28520/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che ella, nella specie, aveva dimostrato che i due acquisti immobiliari negli anni 2009 e 2010 erano strettamente collegati a precedenti vendite, e che pertanto non avrebbe potuto operarsi la presunzione di ripartizione della spesa nel quinquennio precedente, come previsto dall’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce nullità della sentenza per contraddittoria ed insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata era da un lato contraddittoria, in quanto le conclusioni del ricorrente, come riportate in motivazione, erano in contrasto con l’affermazione secondo la quale la sentenza di primo grado era invece sufficientemente motivata; inoltre, la motivazione della sentenza impugnata era da considerare insufficiente, perché, da un lato, citava la giurisprudenza sull’onere della prova contraria a carico del contribuente e, dall’altro, non spiegava perché la prova contraria fornita nel caso specifico non era stata ritenuta idonea a superare la presunzione di legge.

R.G. N.28520/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, la contribuente deduce error in procedendoper «difetto di esercizio del potere giurisdizionale in relazione al principio di diritto vivente della natura di “impugnazione-merito” del processo tributario», desumibile dagli artt. 1, 2, 7 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con gli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Deduce, in particolare, che, avendo la C.T.R. ritenuto parzialmente erronei i valori posti a fondamento degli accertamenti impugnati, avrebbe dovuto comunque ridurre la pretesa fiscale, e non limitarsi a confermare la stessa.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo deve ritenersi inammissibile. La ricorrente, invero, con il motivo in esame non deduce una violazione o falsa applicazione di legge, ma censura sostanzialmente l’accertamento in fatto operato dalla corte regionale, con riferimento alla ritenuta insufficienza dei redditi dichiarati dalla contribuente in relazione agli incrementi patrimoniali riscontrati dall’Ufficio. 2.2.Anche il secondo motivo è inammissibile. La ricorrente censura, infatti, il vizio di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, richiamando peraltro impropriamente l’ipotesi di cui al num.

4) dell’art. 360 cod. proc. civ. [il vizio in questione era infatti previsto dal num.

5) del citato art. 360 cod. proc. civ.].Tale censura, tuttavia, non è più compatibilecon il nuovo testo dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, come modificato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, R.G. N.28520/2016 Cons. est. Valentino Lenoci art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, come è noto, non consente più di sollevare il vizio di contraddittoria o insufficiente motivazione, ma soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riducendo il vizio di motivazione al minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6.

La giurisprudenza di questa Corte è, sul punto, del tutto consolidata nel senso di escludere il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione (Cass. 26 luglio 2019, n. 20284; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940). La sentenza impugnata, peraltro, appare adeguatamente motivata, facendosi chiaramente riferimento agli incrementi patrimoniali intervenuti in favore della ricorrente e del coniuge negli anni 2009 e 2010, per giustificare l’accertamento sintetico in oggetto. 2.3. Il terzo motivo, infine, è infondato. Ed invero, in nessun punto della sentenza impugnata la C.T.R. afferma che i valori presi in considerazione dall’Ufficio avrebbero dovuto essere diversi, sì da modificare l’entità degli importi accertati.

3. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. R.G. N.28520/2016 Cons. est. Valentino Lenoci La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della ricorrente dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al contributo unificat