Cassation appeal dismissed due to defective service of process violating priority notification rules to the domiciliary procurator.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal because the notification of the cassation petition to the taxpayer was procedurally invalid. The taxpayer's appointed procurator was incorrectly identified in the records, and the service was attempted at the wrong address without proper receipt confirmation. The court ruled that the law requires priority notification to the domiciliary procurator, rendering the current service null and void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 330 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: The notification of a cassation appeal must be prioritarily effected to the domiciliary procurator; failure to notify the correct representative or to the domicile renders the service null, necessitating a new notification.
Parole chiave
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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 2411 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto Da Agenziadelle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Marisa Paglia - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale n. 5756/44/2016, depositata in data 16 giugno 2016; Oggetto:Tributi Irpef, Irap e Iva 2008 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO CHE -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l’appello principale di Marisa Paglia nonché quello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza n. 1209/03/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta contribuente, esercente attività di bar e degli apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 TULPS, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett.
d) del d.P.R. n. 600/73, aveva contestato, per il 2008, un maggior reddito di impresa, ai fini Irpef, Irap e Iva, stante l’emersa antieconomicità della gestione dell’attività commerciale essendo risultati i ricavi dichiarati inferiori al costo del venduto. -la contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO CHE -la notifica in data 16 gennaio 2017 , a mezzo servizio postale, del ricorso per cassazione è statatentata presso lo studio del dott. Vincenzo De Lucia (sia in Via GB de la Salle n. 10 che in Viale Mellusi n. 82 Benevento), quale asserito procuratore domiciliatario della contribuente in grado di appello benché dalla sentenza impugnata risulti altro nome (Vincenzo Cavalluzzo) quale difensore della medesima, notifica, in ogni caso , non perfezionatasi per irreperibilità relativa del destinatario in mancanzadella produzione dell’avviso ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa(Cass.
SU n. 10012/2021); -peraltro, la notifica effettuata in data 16 gennaio 2017 nei confronti della parte personalmente (presso la residenza della stessa) è ugualmente nulla in quanto effettuata in violazione dell’art.330 cod. proc. civ. (applicabile anche al processo tributario in cassazione), che prevede la notificazione del ricorso in via prioritaria al procuratore domiciliatario (Cass. n. 3666 del 07/02/2019; Cass. n. 10500 del 03/05/2018; Cass. n. 24450 del 17/10/2017; Cass. n. 15236 del 03/07/2014); - pertanto, è necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 291 e 330 c.p.c.
P.Q.M.
La Corterinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all’Agenzia delle entrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per c