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Decreto — n. 14350/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal when parties mutually withdraw the lawsuit before judgment.

Numero d'incarto Decreto — n. 14350/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the plaintiffs voluntarily withdrew their lawsuit. BMW Italia and BMW Bank had previously filed an appeal against a regional tax commission decision but formally renounced the recourse on January 10, 2024. The court ruled that no further proceedings were necessary as the opposing party accepted the withdrawal, resulting in the immediate termination of the litigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 cod. proc. civ.; When parties mutually withdraw an appeal, the court declares the litigation extinguished without addressing the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal of appeal extinguishment of litigation Italian civil procedure voluntary renunciation Supreme Court ruling

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato in cancelleria il 10 gennaio 2024con il quale le ricorrent i h a nno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato in cancelleria il 10 gennaio 2024con il quale le ricorrent i h a nno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n. 21042/2021proposto da: BMW ITALIA SPAe BMW BANKGMB H , rappresentat e e difes e , anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giuseppa Maria Teresa Lamicela e Marialucrezia Turco ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Barberini n. 47; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato,in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 459 / 13 /20 21 , depositata il 1° febbraio2021. Visto l’atto depositato in cancelleria il 10 gennaio 2024con il quale le ricorrent i h a nno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 16/05/2024 Il Pre