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Decreto — n. 14343/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to missed deadline for simplified dispute resolution request.

Numero d'incarto Decreto — n. 14343/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed the required request for simplified dispute resolution by the statutory deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's appeal, but the procedural window to initiate the simplified settlement process closed on December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the lapse of the deadline for filing the request for simplified dispute resolution, unless the parties specifically request a hearing to declare extinction.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified dispute resolution statutory deadline lapse tax litigation termination costs allocation rule contenzioso tributario crescita in giudicato della tassazione differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
10/T007269/000/P001, 10/T007269/000/P002, Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversieai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018 , il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13556/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; contro AVRAMO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Marini e Ernestina Pollarolo, elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse in via Migliara 18, Alessandria; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale LIGURIA, n. 1509-02-2017 pronunciata con riferimento agli atti impositivo n. 10/T007269/000/P001, 10/T007269/000/P002, Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversieai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 2 3 ottobre 201 8 , n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 20 20 nessun a delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), nérisulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto,ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 , il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; cheai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 201 8 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Ro