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Decreto — n. 14333/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax debt extinction declaration under new 2023 decree provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 14333/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found that the insertion of the case into the Agency's list of extinguished judgments, pursuant to the new 2023 decree, legally terminated the proceedings without a formal denial. Consequently, the court upheld the decision that the process ended automatically, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The automatic inclusion of a tax case in the Agency's list of extinguished judgments constitutes a definitive termination of the legal proceedings, barring further litigation unless parties explicitly request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction decreto legge 2023 Agenzia delle Entrate procedural termination costs of extinguished process chiusura dell'azienda validità della tassazione fiscale chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
813/15/2014 depositata il 19/05/2014, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 198, comma 1, della legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1502/2015 R.G. proposto da: LA BOTTEGA DEL FORNAIO DI PERONI FABRIZIO E C SNC, PERONI FABRIZIO, ANTOLINI LUISELLA, rappresentati e difesi dagli Avv. GASTALDELLO ATTILIO e RUSSO PASQUALE, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso SENTENZA della COMM. TRIB. REG. VENETO SEZ. STACCATA VERONA n. 813/15/2014 depositata il 19/05/2014, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL