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Ordinanza — n. 14328/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling no hearing required for non-harmonized taxes like IRAP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14328/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision. The agency argued that the lower court incorrectly annulled an assessment notice regarding IRAP taxes without requiring a prior hearing. The court held that while a hearing is mandatory for harmonized taxes, it is not required for non-harmonized taxes like IRAP unless specifically mandated by law. Consequently, the annulment of the IRAP portion was upheld, but the decision regarding the hearing requirement for those specific taxes was corrected.

Regesto Legislator

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Art. 12 comma 7 legge n. 212/2000; Art. 32 DPR n. 600/1973: The financial administration is generally bound by an internal adversarial hearing obligation for tax checks, but this requirement does not apply to non-harmonized taxes like IRAP unless specifically stipulated by legislation.

Parole chiave

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internal adversarial hearing harmonized taxes IRAP tax assessment tax administration obligations procedural invalidity tax verification process Cassation appeal sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000, nonché dell’art.
Art. 32 del DPR n. 600/1973
212 del 2000, nonché dell’art. 32 del DPR n. 600/1973, in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
600/1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., sollevando due distinte censure.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un., n. 24823 del 2015
“prova di resistenza” ritenuta da questa Corte presupposto necessario per pervenire ad una dichiarazione di invalidità dell’atto per omessa instaurazione di un’interlocuzione preventiva con il contribuente (richiamando Cass. sez. un., n. 24823 del 2015; in senso conforme, tra le tante, Cass.
Cass. n. 9076 del 2021
24823 del 2015; in senso conforme, tra le tante, Cass. n. 9076 del 2021; Cass.
Cass. n. 7690 del 2020
9076 del 2021; Cass. n. 7690 del 2020; Cass.
Cass. n. 24699 del 2019
7690 del 2020; Cass. n. 24699 del 2019; Cass.
Cass. n. 17897 del 2019
24699 del 2019; Cass. n. 17897 del 2019; Cass.
Cass. n. 218 del 2019
17897 del 2019; Cass. n. 218 del 2019; Cass.
Cass. n. 20036 del 2018
218 del 2019; Cass. n. 20036 del 2018; Cass.
Cass. n. 20799 del 2017
20036 del 2018; Cass. n. 20799 del 2017; Cass.
Cass. n. 20267 del 2017
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9878/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NEKO SRL IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3815/2021 depositata il 21/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia indicata in epigrafe, che ha rigettato il suo appello proposto nei confronti della sentenza della CTP di Milano, di accoglimento del ricorso proposto dalla Neko SRL in liquidazione, avverso l’avviso di accertamento relativo al 2014 per IVA, IRAP e sanzioni.

2. Con l’avviso di accertamento impugnato si contestava alla società l’indetraibilità dell’IVA relativa a contratti di appalto riqualificati dall’Ufficio in termini di somministrazione di manodopera.

3. Il ricorso della società contribuente era stato accolto in ragione della mancanza del contraddittorio endoprocedimentale.

4. L’appello erariale è stato rigettato dalla CTR, che ha confermato la decisione di primo grado osservando che le questioni sollevate dalla contribuente non erano meramente pretestuose e dovevano essere prese in considerazione in sede di contraddittorio, e che dunque doveva ritenersi assolta la c.d. “prova di resistenza” ritenuta da questa Corte presupposto necessario per pervenire ad una dichiarazione di invalidità dell’atto per omessa instaurazione di un’interlocuzione preventiva con il contribuente (richiamando Cass. sez. un., n. 24823 del 2015; in senso conforme, tra le tante, Cass. n. 9076 del 2021; Cass. n. 7690 del 2020; Cass. n. 24699 del 2019; Cass. n. 17897 del 2019; Cass. n. 218 del 2019; Cass. n. 20036 del 2018; Cass. n. 20799 del 2017; Cass. 20267 del 2017) .

5. Il ricorso è affidato ad unico motivo e la società è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 32 del DPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., sollevando due distinte censure. 1.1. Lamenta in primo luogo la ricorrente che i giudici di appello, pur affermando che l’obbligo di contraddittorio debba ritenersi applicabile al solo ambito dei tributi armonizzati, abbiano comunque annullato integralmente l'avviso di accertamento, che pur riguarda anche la ripresa dell'IRAP. 1.2. Osserva inoltre l’Ufficio che la contribuente non avrebbe assolto all’onere di provare, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

2. La prima censura è fondata. 2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito». 2.2.

Dunque «non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. a tavolino» (Cass. S.U. n. 24823/2015). 2.3. Nel caso di specie, con riguardo alla verifica svolta ai fini delle imposte dirette, non vi era pertanto alcun obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, in quanto risulta circostanza pacifica che la stessa non si fosse svolta presso i locali della contribuente.

3. Il giudice di appello, nell’annullare il provvedimento impugnato anche con riguardo al recupero ai fini Irap, non si è attenuto ai superiori principi.

4. La seconda censura è infondata. La Commissione regionale, con adeguata motivazione, ha dato conto della natura non pretestuosa delle eccezioni che il contribuente avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, aventi ad oggetto: - ) la difficoltà, in concreto, di qualificare lo schema contrattuale posto in essere dalle parti, - ) l’opportunità di valutare il materiale documentale acquisito dall’Ufficio mediante i questionari; - ) la necessità di verificare se, effettivamente, i mezzi di lavoro fossero stati messi a disposizione da parte delle società appaltatrici.

5. In conclusione, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proce