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Decreto — n. 14323/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 14323/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinct following the automatic termination of the case under specific provisions of the 2023 tax decree. The lower court ruled that the insertion of the case into a statutory list documented the regular conclusion of the dispute, thereby extinguishing the litigation without a formal denial. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the process ended by operation of law rather than by judicial decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the statutory list for the declaration of extinction of proceedings automatically terminates the litigation, subject only to the parties' right to request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction automatic termination tax law provisions statutory list civil procedure litigation closure cost allocation contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023
5383 /49/2015 depositata il 14/12/2015 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14982/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro TECNOINVEST SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesadall’avvocato MARI ALESSANDRA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 5383 /49/2015 depositata il 14/12/2015 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO