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Decreto — n. 14282/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14282/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14282/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28140/2020 R.G. proposto da: FRAGRAGNANO ANNA, rappresentata e difesa dagli Avv.to Antonio Nocera contro COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Maria Ferri e Maria Anna Amoretti avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 660/24/2020 depositata il 20/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. DICHIARA ESTINTO IL PROCES

Regesto Legislator

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Decreto — n. 14282/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 28140/2020 R.G. proposto da: FRAGRAGNANO ANNA, rappresentata e difesa dagli Avv.to Antonio Nocera contro COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Maria Ferri e Maria Anna Amoretti avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 660/24/2020 depositata il 20/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. DICHIARA ESTINTO IL PROCES

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28140/2020 R.G. proposto da: FRAGRAGNANO ANNA, rappresentata e difesa dagli Avv.to Antonio Nocera contro COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Maria Ferri e Maria Anna Amoretti avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 660/24/2020 depositata il 20/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. DICHIARA ESTINTO IL PROCES