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Decreto — n. 14278/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 14278/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's finding of automatic termination under specific tax legislation. The tax agency argued that the case was definitively resolved without a formal denial, triggering statutory extinction rules. Consequently, the Supreme Court upheld the decision, ruling that the procedural mechanism for automatic closure was validly applied.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed as definitively resolved without a formal denial, the proceedings automatically extinguish, terminating the litigation and assigning costs to the party who advanced them.

Parole chiave

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automatic extinction tax litigation closure procedural termination cost allocation rules legislative framework tempestività tributaria durata ragionevole del procedimento azione di riduzione successoria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
55/26/2019 depositata il 03/01/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12864/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro RB SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato D'ARRIGO DOMENICO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 55/26/2019 depositata il 03/01/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCE