Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinct following a tax authority decree based on new legislative provisions. The lower court ruled that the process terminated automatically because the case was listed for extinction under specific articles of the 2023 tax decree, noting no pending objections existed. Consequently, the court upheld the dismissal, confirming that the procedural timeline mandated by the new law rendered further litigation unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: Proceedings are automatically extinguished when the case is listed for extinction under the new tax law, provided no objections are filed, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14996/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro HOSPITRADE S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocatiGRADARA RITA, PANSIERI SILVIA e DOLFIN NICOLETTA (DLFNLT51H57G224M) avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 2750 /19 /2020 depositata il 25/11/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO