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Decreto — n. 14267/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to lack of opposition to tax debt declaration.

Numero d'incarto Decreto — n. 14267/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceedings extinguished because the taxpayer failed to oppose the tax authority's declaration of debt extinction. The lower court ruled that the absence of a formal objection within the statutory timeframe meant the debt was legally extinguished under the new tax law. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the process terminated without a substantive trial on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a taxpayer fails to file a timely opposition to the declaration of extinction of tax proceedings, the process is legally extinguished and the matter is concluded without further judicial intervention.

Parole chiave

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extinction of proceedings tax debt declaration failure to oppose statutory time limits procedural conclusion federazione di cooperative diritto di ricorso delle associazioni crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
83 /03/2019 depositata il 07/02/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24928/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CROCE VERDE NOVAFELTRIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocatiTURCO MARIALUCREZIA, LAMICELA GIUSEPPA MARIA TERESA e BERARDI LUIGI FERDINANDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Marche n. 83 /03/2019 depositata il 07/02/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO