Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the tax authority's successful appeal against a lower court's judgment. The lower court had ruled that the lawsuit ended because the case was listed in an official document confirming its regular conclusion under specific legislative provisions. The Court upheld this outcome, noting that since the administrative act documented the case's resolution, the litigation was legally terminated without further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, comma 3, della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The procedure is extinguished when the case is listed in the official register of concluded matters, terminating the litigation unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11076/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro KONE SPA, rappresentata e difesa dagli avvocatiIACOBONE GIORGIO MARCO e FERRI GIANLUCA ANTONIO FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 1028 /06/2017 depositata il 10/03/2017 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO