Civil procedure dismissed: tax court declares process extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a lower court's finding that the case automatically terminated under new legislative provisions. The appellant, a tax collection entity, argued that the process should continue despite the formal extinction, while the respondent contended that the statutory framework mandated immediate closure. The supreme court upheld the lower court's decision, ruling that the specific article governing the reduction of litigation times for tax disputes effectively ended the proceedings without further action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The process is extinguished by operation of law when the conditions for automatic termination are met, and parties may only request a hearing to fix the date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26031/2021 R.G. proposto da MALUPI DI CINCOTTA MARIO C SAS, rappresentatae difesa dall'avvocato CICERO MATTEO contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Sicilia SEZ.DIST. Messina n. 2965 /10 /2021 depositata il 30/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO