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Decreto — n. 14201/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing of tax debt declaration.

Numero d'incarto Decreto — n. 14201/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceedings extinct following the automatic filing of a tax debt declaration by the tax authority. The lower court ruled that this act satisfied the statutory requirements for case termination under the 2022 law, noting no formal objection was raised. Consequently, the court dismissed the appeal, holding that the procedural extinction was automatic and binding absent a specific request to resume the trial.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic filing of a tax debt declaration triggers the statutory extinction of civil proceedings unless the parties explicitly request a hearing to continue the case.

Parole chiave

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procedural extinction tax debt declaration automatic termination civil procedure law fiscal authority filing ripresa dell'imposta sul valore aggiunto arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24929/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CROCE VERDE NOVAFELTRIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocatiTURCO MARIALUCREZIA, BERARDI LUIGI FERDINANDO e LAMICELA GIUSEPPA MARIA TERESA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Marche n. 82 /03/2019 depositata il 07/02/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO