Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinct following the automatic termination of the case under specific provisions of the 2023 tax decree. The lower court ruled that the insertion of the case into a statutory list documented the regular conclusion of the dispute, thereby extinguishing the litigation without a formal denial. Consequently, the court dismissed the appeal, noting that the parties retain the option to request a hearing under the third paragraph of Article 391 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 of D.L. n. 13/2023; Art. 391, comma 3 of the Civil Procedure Code: When a case is automatically extinguished by law due to the regular conclusion of the dispute, the proceedings terminate without a substantive judgment, though parties may petition for a hearing to determine costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24931/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CROCE VERDE NOVAFELTRIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocatiTURCO MARIALUCREZIA, LAMICELA GIUSEPPA MARIA TERESA e BERARDI LUIGI FERDINANDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Marche n. 81 /03/2019 depositata il 07/02/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO