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Decreto — n. 14154/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of specific request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 14154/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by a company against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found the case ended automatically because the tax authority had not issued a formal denial of the extinction request within the statutory timeframe. The court upheld this decision, ruling that the procedural extinction was valid and that the parties' failure to explicitly request a hearing under the relevant code provision precluded any further action.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The extinction of a tax litigation proceeding due to the absence of a formal denial by the tax authority is effective unless the parties explicitly request a hearing to be fixed.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural time limits formal denial requirement request for hearing tax authority procedure imposta sull'energia tassa ecologica arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5202/2018 R.G. proposto da TECNOLOGIE ENERGETICHE ED AMBIENTALI SRL UNIPERSONALE, rappresentata e difesadall’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Abruzzo SEZ.DIST. PESCARA n.998/06/2017 depositata il 21/11/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESS