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Ordinanza Interlocutoria — n. 14150/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on confiscation legality after customs seizure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14150/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a customs fine and confiscation order, ruling that specific legal questions require a Supreme Court decision. The appellant challenged the seizure of jewelry deemed smuggled following a border control check with Switzerland. The court determined that pending rulings on the legality of confiscation after customs seizure and border duty evasion, these issues must be resolved by the Supreme Court before the case can proceed.

Regesto Legislator

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Art. 378 cod. proc. civ.; Art. 60 cod. proc. civ.: When a cassation judgment involves questions of law previously remitted to the Supreme Court for a definitive ruling, the lower court must remand the case to a new hearing pending the Supreme Court's decision.

Parole chiave

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remand to new hearing Supreme Court precedent customs confiscation legality border control seizure cassation procedural requirement confisca sotto sanzione internazionale sottrazione di cose sequestrate contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 378 cod. proc. civ.
2.Avverso la sentenza di appello Raffaele Di Segni proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi , illustrati con memoria exart. 378 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva con controricorso.
Art. 60 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30449 del 02/11/2023
Cass. n. 21917 del 21/07/2023
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Testo completo

/2024 PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3616/2023 R.G. proposto da : DI SEGNI RAFFAELE, elettivamente domiciliata in ROMA V. INNOCENZO XI 8, presso lo studio dell’avvocato GALATI ALBERTO (GLTLRT68D07C352O),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che larappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DOGANE E MONOPOLI -UFFICIO DI COMO -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 5051/ 07/ 22 depositata i l 16/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott.Mauro Vitiello, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Sentiti l’avv. Alberto Galanti per la parte ricorrente e l’avv. Eva Ferretti per la parte controricorrente. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 5051/07/22 del 16 / 12 /20 22 , la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) rigettava l’appello proposto da Raffaele Di Segni avverso la sentenza n. 42/03/22 della Commissione tributaria provinciale di Como (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un atto di irrogazione di sanzione per violazione di norme in materia doganale, provvedendo, altresì, a confermare la confisca di tre gioielli sequestrati. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, a seguito di un controllo alla frontiera con la Svizzera, venivano sequestrati a Raffaele Di Segni tre gioielli, ritenuti oggetto di contrabbando.

Successivamente gli veniva irrogata la relativa sanzione e veniva disposta la confisca della merce. 2.Avverso la sentenza di appello Raffaele Di Segni proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi , illustrati con memoria exart. 378 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che, con due ordinanze interlocutorie di questa Corte (Cass. n. 30449 del 02 / 11 /202 3 ; Cass. n. 21917 del 21/07/2023), sono state rimess e alle Sezioni Unite alcune questioni concernenti la legittimità della confisca a seguito del sequestro della merce in dogana e del pagamento dei diritti di confine evasi e delle relative sanzioni, anche in ragione della depenalizzazione del reato di contrabbando. 1.1.La decisione delle Sezioni Unite è pregiudiziale all’esame delle questioni sottese al presente giudizio, sicché, anche in ragione delle conformi conclusioni del P.G. e delle parti in sede di discussione orale, occorre disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente controversia. 2.Va, dunque, disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa delle determinazioni del supremo organo nomofilattico.

P.Q.M.

La Corterinvia a nuovo ruolo in attesa della deci