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Ordinanza — n. 14149/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to taxpayer's request to terminate proceedings via new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14149/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal filed by the Revenue Agency extinguished because the taxpayer submitted a request to terminate the tax dispute under new legislation. Although the Agency argued the lower court erred in accepting the taxpayer's proof of sufficient funds without verifying actual expenditure, the procedural bar took precedence. Consequently, the court dismissed the appeal without examining the merits of the tax assessment.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, legge 197/2022; Art. 1, comma 194, legge 197/2022: The court declares the tax proceeding extinguished when the taxpayer requests termination of the dispute under the new law, regardless of the substantive arguments regarding the tax assessment.

Parole chiave

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tax dispute termination Revenue Agency appeal procedural extinction tax assessment review Cassation dismissal diminuzione del reddito deduzione dal reddito computabile limite di reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, legge 197/2022
Va premesso che, in data 1° febbraio 2024, il contribuente ha depositato istanza di definizione della pendenza tributaria ai sensi dell’art. 1, commi 186 -205, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 194, legge 197/2022
Va premesso che, in data 1° febbraio 2024, il contribuente ha depositato istanza di definizione della pendenza tributaria ai sensi dell’art. 1, commi 186 -205, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 600/1973
IRPEFL’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano I provvedeva ad accertare sinteticamente il maggior reddito del detto contribuente, ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R.
Art. 2697 cod. civ.
600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ. (art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
(art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
art. 2697 cod. civ
600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20676/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – Contro CODORO MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Franco Domini e Vanda Furlan ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Fabiola Guadagno Furlan sito in Roma, corso Trieste n. 90. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 926/06/2017, depositata in data 7 marzo 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Massimiliano Codoro riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF relativo all’anno d’imposta 2009. Avv. Acc. IRPEFL’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano I provvedeva ad accertare sinteticamente il maggior reddito del detto contribuente, ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla base del riscontro della disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva.

2. Avverso l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva in giudizio anche l’ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 7529/12/2015, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo i maggiori imponibili accertati dall’ufficio.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, proponendo, altresì, appello incidentale per la parte in cui era soccombente.

5. Con sentenza n. 926/06/2017, depositata in data 7 marzo 2017, la C.t.r. adita rigettava entrambi gli appelli proposti, confermando quanto statuito in primo grado.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo. Il contribuenteresiste con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 aprile 2024. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma quarto e ss., del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto sufficiente a superare le risultanze del redditometro la circostanza che il contribuente avrebbe dimostrato il possesso di disponibilità economiche sufficienti a giustificare il maggior reddito sinteticamente accertato, senza provare l’effettivo impiego di quelle somme per le spese attenzionate dall’ufficio.

2. Va premesso che, in data 1° febbraio 2024, il contribuente ha depositato istanza di definizione della pendenza tributaria ai sensi dell’art. 1, commi 186 -205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concerne le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data del 1° gennaio 2023). Inoltre, ai sensi del comma 194 dell’art. 1 della citata legge, ha documentato l’integrale pagamento del dovuto nonché l’invio telematico della citata istanza al Sistema Informativo dell’Agenzia delle Entrate, instando per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3. In conclusione, ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con spese a carico di chi le ha anticipate. Si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dich