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Decreto — n. 14128/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination of proceedings under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 14128/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's finding that the proceedings terminated automatically. The tax authority argued that the insertion of the case into a specific list under the new tax law confirmed the regular definition of the dispute and the absence of any denial. The court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory mechanism for automatic extinction applied without requiring further judicial intervention.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a dispute is automatically extinguished by statutory provision, the court must declare the process extinct and assign costs to the party who advanced them.

Parole chiave

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automatic extinction tax procedure law procedural termination cost allocation civil litigation status ricupero d'imposta assistenza amministrativa fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30827/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro MARTOCCIA ROCCO, rappresentato e difeso dall’Avv. DI PEDE GIUSEPPE FAUSTO, nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. BASILICATA n. 111/01/2021 depositata il 06/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO