Italian tax court process extinguished due to failure to file simplified settlement request by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because the plaintiff failed to submit a simplified settlement request by the statutory deadline of December 31, 2018. The Consorzio Comprensorio Milanofiori had previously suspended the proceedings but did not file the required request for simplified definition within the specified period. Consequently, the court applied civil procedure rules to terminate the case, leaving any advanced costs with the plaintiff.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 10 DL n. 50 del 2017; Art. 391 cod. proc. civ.: The tax litigation process extinguishes automatically if the party fails to file a simplified settlement request by the legal deadline, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO Sul ricorso iscritto al n. 5786/2017 R.G. proposto da Consorzio Comprensorio Milanofiori, rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe Corasaniti e Guglielmo Fransoni, domiciliata ai fini del procedimento in Roma, via Crescenzio, n. 2, presso lo studio di quest’ultimo; contro Comune di Assago, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Tommaso Landi, Simona Montorfano e Luca Vianello, domiciliata ai fini del procedimento in Roma, Lungotevere Marzio, n. 1, presso lo studio di quest’ultimo; avverso la sentenza n. 254/02/2017 della Commissione Tributaria Regionale del la Lombardia, pronunciata con riferimento all’avvisodi accertamento n. 49 /2009 ; vistal’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata da ll a partein data 31 / 10 /201 8 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato,altresì,che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l’istanza di trattazione di cui al comma 10 dell’art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l’art. 391 cod. proc. civ.;
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Si comu