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Decreto — n. 14119/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal as proceedings extinguished due to failure to request expedited settlement by deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 14119/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because the parties failed to request an expedited settlement within the statutory deadline. Although the taxpayer had paid the debt, the procedural requirement to formally request the simplified definition was not met before the suspension period expired. Consequently, the court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the case and assign costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 10 DL n. 50/2017; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request expedited settlement within the legal term results in the automatic extinction of the tax proceeding.

Parole chiave

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tax proceeding extinction expedited settlement request statutory deadline failure Civil Procedure Code procedural termination dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 10 DL n. 50 del 2017
01720130008977609 ; vista l ’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata da ll a partee corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 11 DL n.
Art. 391 cod. proc. civ.
e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex legea carico di chi le ha anticipate; applicato l’art. 391 cod. proc. civ.;
art. 391 cod. proc. civ
e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex legea carico di chi le ha anticipate; applicato l’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

guente DECRETO Sul ricorso iscritto al n. 21669/2016R.G. proposto da Fusco Michele, rappresentato e difeso dall’Avv. Annantonia Romano, domiciliato ai fini del procedimento in Roma, via di Monserrato n. 34, presso lo studio dell’Avv. Clelia Angiola Dora Betti; contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso la sentenza n. 7303/51/2016 della Commissione Tributaria Regionale del la Campania, pronunciata con riferimento all’avvison. 01720130008977609 ; vista l ’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata da ll a partee corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato,altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l’istanza di trattazione di cui al comma 10 dell’art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex legea carico di chi le ha anticipate; applicato l’art. 391 cod. proc. civ.;

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Si comuni