Tax court dismissed appeal as tax dispute extinguished by simplified payment procedure under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer submitted a simplified payment request, triggering automatic termination under specific legislative provisions. The taxpayer argued for the process's conclusion via this streamlined procedure, while the opposing party contested the suspension period's impact on the timeline. The court ruled that the statutory deadline for the simplified procedure had passed without objection, legally ending the case and assigning costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 10 DL n. 50/2017; Art. 391 c.p.c.: The tax litigation process extinguishes automatically upon the expiration of the statutory period for the simplified payment procedure without a denial of the taxpayer's request, and procedural costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO Sul ricorso iscritto al n. 12390 / 20 1 7 R.G. proposto Centro Polimeri S.r.l. , rappresentata e difesadall’Avv. Claudio Preziosi, domiciliata ai fini del procedimento in Roma, viaTerenzio, n. 10, presso lo studio del suddetto porfessionista; contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso la sentenza n. 9875/45/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, pronunciata con riferimento all’avviso di accertamento n. TFM030100240/2014;
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato,altresì,che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l’istanza di trattazione di cui al comma 10 dell’art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l’art. 391 cod. proc. civ.;
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Si comu