Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14112/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as it constitutes a surreptitious re-evaluation of evidence rather than a legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14112/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision regarding industry sector studies. The authority argued the lower court improperly applied sector revenue benchmarks, while the lower court justified deviations based on specific local factors like location, seasonal tourism, and startup costs. The court ruled the appeal inadmissible because it sought to re-evaluate the factual assessment of evidence, which remains within the exclusive domain of the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure; Art. 39 of D.P.R. 600/1973; Art. 62-sexies of D.L. 331/1993: An appeal challenging a tax court's decision based on the application of sector study benchmarks is inadmissible if it amounts to a surreptitious re-evaluation of the evidence and factual reasoning, which falls within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal inadmissibility sector study benchmarks re-evaluation of evidence judicial fact-finding tax revenue assessment contratto di ristorazione costo d'esercizio caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 39 of D.P.R. 600/1973
violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R.
Art. 62-sexies of D.L. 331/1993
600, nonché dell’art. 62-sexies d.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340
Oggetto del giudizio non è, pertanto, l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640
3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155
640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315
24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12025/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro ROCO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale delle Marche, n. 342/04/15, depositata in data 4 novembre 2015 Oggetto: tributi –studi di settore N.12025/16 R.G. Est. F. D’Aquino Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 24 aprile 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. La società contribuente ROCO S.r.l. , attiva nel settore della ristorazione, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2005 con il quale si contestavano maggiori ricavi sulla base dello strumento degli studi di settore, con conseguente rideterminazione di maggiori ricavi e recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA.

2. La CTP di Ancona ha accolto il ricorso.

3. La CTR delle Marche, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello giustificato lo scostamento della società contribuente dal risultato degli studi di settore, tenuto conto del luogo di esercizio dell’attività e della tipologia di pasti serviti, ritenendo – inoltre – decisive alcune circostanze ulteriori, quali la riferibilità delle perdite subite a costi di start up e alla minore attività prestata dal socio che svolgeva l’attività di cuoco, causa problemi di salute.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, nonché ancora insufficiente motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto giustificato lo scostamento dei ricavi da quanto risultante dagli studi di settore. Osserva parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe ritenuto assolta la prova contraria sulla base di elementi notori, senza alcuna N.12025/16 R.G. Est. F. D’Aquino evidenza di prova, a dispetto degli elementi indiziari certi addotti dall’Ufficio.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto la censura costituisce una surrettizia ri valutazione delle pr o ve, ai fini del la revisione del ragionamento decisorio che ha condotto il giudice di appello a ritenere infondata la prospettazione addotta dall’Ufficio sulla base degli elementi di prova addotti dal contribuente.

3. Nella specie, la sentenza impugnata ha valorizzato la posizione topografica della società contribuente ai fini dello scostamento dagli indici parametrici dello studio di settore applicato come confermato dall’andamento degli acquisti, la scarsa attrattività turistica della zona durante i mesi invernali, la scarsa attività prestata da uno dei soci che svolgeva l’attività di cuoco e l’esistenza di costi di start up idonei a giustificare le perdite per uno dei periodi di imposta.Tali circostanze vengono contestate da parte ricorrente sotto il profilo della assenza di pregnanza indiziaria e di mancanza di forza dimostrativa, nonché di minore decisività rispetto agli elementi indiziari dall’Ufficio. Oggetto del giudizio non è, pertanto, l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315).

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato, nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato. P. Q. M. La Co