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Decreto — n. 14095/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Extinction of process due to lack of request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 14095/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinct because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court found the dispute over tax assessments fully defined under Article 5 of Law No. 130/2022, noting no denial was issued. Consequently, the proceedings terminated automatically, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022; When parties fail to request a hearing within the legal term after a dispute is deemed fully defined, the civil process is automatically extinguished.

Parole chiave

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civil procedure extinction tax assessment dispute lack of hearing request Law 130 2022 procedural costs allocation automatic termination statutory time limits

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022
2840/65/2015 depositata il 25/06/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi contestati; rilevatala regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 11, della legge n. 130 del 2022
2840/65/2015 depositata il 25/06/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi contestati; rilevatala regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1525/2016R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro BONA FULVIO, rappresentato e difeso dagli Avv. COMINASSI CECILIA, GIUFFRE’ FRANCESCA e GIUFFRE’ ADRIANO; avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ. STACCATA BRESCIA n. 2840/65/2015 depositata il 25/06/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi contestati; rilevatala regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit. , le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL