Court declares tax appeal dismissed due to successful request for simplified dispute resolution under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal dismissed following the taxpayer's request to suspend proceedings for simplified dispute resolution. The taxpayer submitted the required payment and application, fulfilling statutory obligations to terminate the litigation. Consequently, the court ordered the process extinguished with costs borne by the parties who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 197-202 della l. n. 197 del 2022; When a taxpayer submits a request for simplified dispute resolution with proof of payment, the judicial proceeding is declared extinguished by court order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 3270/2020 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Merlo Francesco Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Ciavarella, presso il cui studio in Milano, via Vittor Pisani n. 6, è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce al controricorso (PEC: vittorio.ciavarella@milano.pecavvocati.it); –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardian. 5190/ 20 / 20 1 8 , depositata il 28 . 11 .201 8 .
Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nella camera di consiglio del5 dicembre 2023 . RILEVATO CHE Oggetto: Tributi - La CTP di Milano accoglieva parzialmente i l ricors o propost o da Merlo Francesco Mario avverso l ’avviso di accertamento per IVA , in relazione all’anno 2007; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delleEntrate e accoglieva quello incidentale proposto dal contribuente; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolatomotivo; - il contribuente resisteva al ricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.
CONSIDERATO CHE - C on l’unico motiv o , la ricorrente de duce la falsa applicazione de gli artt. 2639, 2495 cod. civ. , 7 del d.l. n. 269 del 2003 e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente escluso che il Merlo fosse socio occulto, amministratore di fatto e ideatore del meccanismo fraudolento; -ciò premesso, con istanza depositata in data 1.08.2023 , il ricorrente ha chiesto di sospendere il giudizio , essendosi a vvalso della definizione delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi 186 – 202 della l. n. 197 del 2022, e ha allegato la relativa domanda, unitamente alla copia della PEC di trasmissione della stessa all’Agenzia delle entrate e alla quietanza di pagamento dell’intera somma dovuta; - con successiva istanza del 24.11.2023, il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; -ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del d.l. n. 34 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”; - ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit., poi, «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessante giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine” (comma 200);
“Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201); - poiché all’istanza di sospensione risultano allegate la domanda di definizione agevolata con relativa ricevuta e il pagamento della somma dovuta, il giudizio va dichiarato estinto, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso