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Ordinanza — n. 14044/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, declaring tax dispute judgment extinguished after full payment of disputed amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14044/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute judgment extinguished after the defendant company paid the full disputed amount and formally requested the termination of proceedings. The tax agency appealed the lower court's decision, arguing the payment did not resolve the legal controversy. The court ruled that the statutory conditions for extinguishing the lawsuit were met upon payment, thereby dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 198 legge n. 197/2022; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: The payment of the disputed tax amount followed by a formal request for extinguishment of the proceedings legally terminates the lawsuit, excluding the obligation to pay the uniform contribution.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment full payment resolution uniform contribution exclusion tax appeal dismissal procedural termination tassazione dell'IVA aliquota IVA ridotta rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 198 legge n. 197/2022
Ai sensi dell’art. 1 comma 198cit.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21043/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro EDIL PLAST SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERICI FABIO (LBRFBA62L24H501S) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FANTI FABRIZIO (FNTFRZ75A24C573L); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BOLOGNA n. 2324/2019 depositata il28/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE La CTR dell’Emilia Romagna, con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame erariale contro la sentenza n. 251/15 della CTP di Forlì che aveva accolto il ricorso proposto dalla Rex srl contro l’avviso di accertamento spiccato nei confronti per IVA 2009. L’Agenzia delle entrateha proposti ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattromotivi. Resiste con controricorsola Edil Plast srl incorporante la Rex srl.

CONSIDERATO CHE Con istanza depositata telematicamente in data 05 ottobre 2023 la Edil Plast S.r.l. ha rappresentato di aver versato in data 05 giu gno 2023 la somma di Euro 9.015,00, complessivamente dovuta per usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art.1 comma 197 e segg. legge n. 197/2022, mediante delega F24 allegata, e di averpresentato in data 08 giugno 2023 in via telematica domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ottenendo comunicazione di avvenuto ricevimento.

Ha chiesto, quindi, l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 1 comma 198cit. con il versamento della domanda di definizione del versamento degli importi dovuti o della prima rata il processo è dichiarato estinto e, in questo caso, sussistono i presupposti per pronunziare l’estinzione. Secondo la stessa disposizione, le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico d