Ordinanza Interlocutoria — n. 14013/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20981/2016 R.G. proposto da: PNEUTEC SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA (LTLSFN57B13H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA AMATUCCI (MTCNDR38R21F839W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 1213/2016 depositata il 11/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. PNEUTEC SRL ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rigettato l’appello della società in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA e ritenute per l’anno 2009.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 14013/2024 — snciv · Corte di Cassazione: i) la società ha presentato istanza di adesione ex art. 1, c. 235, L. 197/2022, alla definizione dei carichi pendenti prevista dall’art. 1, c. 231, ss. l. cit. -c.d. “rottamazione quater”; ii) L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha accolto, mediante la comunicazione delle somme dovute, la domanda, indicando altresì le scadenze delle singole rate, l’ultima delle quali è prevista per il 30.11.2027; iii) la contribuente ha provveduto, entro i termini di cui all’art. 1, c. 232, L. 197/2022, al pagamento delle prime due rate delle somme indicate nella comunicazione di accoglimento della domanda di rottamazione, come dimostrato da documentazione allegata.
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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20981/2016 R.G. proposto da: PNEUTEC SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA (LTLSFN57B13H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA AMATUCCI (MTCNDR38R21F839W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 1213/2016 depositata il 11/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. PNEUTEC SRL ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rigettato l’appello della società in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA e ritenute per l’anno 2009.
2. Resiste l’Amministrazione con controricorso.
3. In prossimità dell’adunanza il Procuratore generale ha memoria con la quale, modificando le conclusioni assunte con la precedente requisitoria del 25/03/2024, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 1 comma 236 legge 197 del 2022. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si dà atto che la ricorrente ha depositato in data 25/03/2024 “Istanza di estinzione del giudizio”, allegando copia degli atti ivi richiamati, dando atto che:
i) la società ha presentato istanza di adesione ex art. 1, c. 235, L. 197/2022, alla definizione dei carichi pendenti prevista dall’art. 1, c. 231, ss. l. cit. -c.d. “rottamazione quater”; ii) L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha accolto, mediante la comunicazione delle somme dovute, la domanda, indicando altresì le scadenze delle singole rate, l’ultima delle quali è prevista per il 30.11.2027; iii) la contribuente ha provveduto, entro i termini di cui all’art. 1, c. 232, L. 197/2022, al pagamento delle prime due rate delle somme indicate nella comunicazione di accoglimento della domanda di rottamazione, come dimostrato da documentazione allegata.
2. Va rilevato che nella dichiarazione di adesione di cui all’art. 1, comma 235 cit. il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice e che la citata disposizione prevede che «L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».
3. In mancanza di formale dichiarazione di rinuncia al ricorso, ed in conformità al chiaro dato normativo, non può pertanto dichiararsi l’estinzione del processo, ma occorre disporre rinvio a nuovo ruolo per verificare l’esito della procedura di cui all’art. art. 1, c. 231, L. 197/2022, legato alla prova degli eseguiti pagamenti, come espressamente previsto dall’art. 1 comma 236, l. cit. (v. al riguardo la Relazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2023, pagg. 43 e 144 ss.).
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo per una udienza successiva al 30.11.2027. Così deciso in Roma, il 16/04/2024e nella c