Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the respondent failed to request a decision within the statutory 40-day period. The respondent, represented by the General State Attorney, argued that the appeal was abandoned due to this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal must be deemed renounced under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the respondent to pay the appellant's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the respondent fails to request a decision on the appeal within forty days of notification, the appeal is deemed renounced and the proceedings are extinguished, with the respondent bearing the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25594/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ope legisin ROMA VIA DEI PORTOGHESIn.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro SPADOLA ANGELA, elettivamente domiciliato in RAGUSA VIA ECCE HOMO 183, presso lo studio dell’avvocato FLACCAVENTO ANGELO (FLCNGL71B01H163C) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.5968/2023depositata il 13/07/2023 vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così