Cassation court declares tax dispute extinguished by light definition request under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the ongoing tax dispute extinguished following the taxpayer's request for a light definition of the debt. The company CO.TRANS s.r.l. had already paid the amounts due and formally requested the procedure's termination under specific provisions of Law 197/2022. Consequently, the court ruled that the litigation process must be declared ended with costs borne by the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e ss. della l. n. 197 del 2022; The taxpayer's request for a light definition of a pending tax dispute, accompanied by payment of the debt, results in the automatic extinction of the judicial proceedings.
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onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 7132-2016, proposto da: CO.TRANS s.r.l., cf. 03900520655, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Salzano - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato- Resistente Avverso la sentenza n. 7858/04/2015della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno,depositata il 4.09.2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21novembre 2023dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle entrate notificò alla società, esercente attività di autotrasporto per conto terzi, l’avviso Accertamento –Condotta antieconomica-Definizione agevolata ex art. 1 L. n.2 RGN 7132/2016 Consigliere rel. Federici d’accertamento, con cui rideterminò, relativamente all’anno d’imposta 2007, l’Ires, l’Irap e l’Iva. L’accertamento si fondava sul riscontro dell’antieconomicità della condotta imprenditoriale, per l’elevata percentuale dei costi sostenuti per lavoro dipendente e delle perdite dichiarate.Ricorrendo pertanto al metodo analitico-induttivo, l’Amministrazione finanziaria rideterminò i ricavi sulla base del consumo del carburante e dei chilometri di percorrenza dei mezzi d’autotrasporto.
Seguì il contenzioso, esitato nella sentenza n. 503 /01/201 3 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che accolse in parte le ragioni del contribuente. La pronuncia fu appellata da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 7858/04/2015, accolse le ragioni dell’ufficio, respingendo quelle della società. La commissione regionale ha ritenuto che le costanti perdite dichiarate dalla società per più anni costituivano indice di condotta antieconomica, che aveva giustificato l’accertamento analitico-induttivo.
Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entratecon controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la CO. TRANS s.r.l. ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, l’estinzione del giudizio per definizione agevolata del debito fiscale. Considerato che La ricorrenteha dichiarato di essersi avvalsa della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022.
Dalla documentazione allegata si evince l’adesione alla definizione agevolata, con richiesta di estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della RGN 7132/2016 Consigliere rel.
Federici sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200).
“Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201). In base al comma 202, “La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196”.
Pertanto, vista la sopra ricordata istanza del contribuente, che ha anche eseguito il pagamento, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizi