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Sentenza — n. 13975/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismissed appeal against tax authority's use of presumptions for proving third-party intermediation in VAT evasion case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13975/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision which had rejected the tax authority's appeal based on insufficient documentary evidence. The tax authority argued that the lower court incorrectly demanded absolute proof of a third-party intermediary's role in a phone center transaction, violating the legal principle that tax assessments can rely on grave, precise, and concordant presumptions. The court held that the lower court erred by shifting the burden of proof entirely to the administration and failing to evaluate the existing presumptions against the taxpayer's evidence, thus remanding the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 37, third comma, DPR n. 600/1973; Art. 39, first comma, letter d), DPR n. 600/1973; Art. 54, second comma, DPR n. 633/1972; Art. 2697, 2727, 2729 Civil Code: The tax authority may base assessments on grave, precise, and concordant presumptions without providing certain proof, and the burden of refuting these lies with the taxpayer.

Parole chiave

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tax assessment presumptions third party intermediation VAT evasion Italy burden of proof tax tax court cassation indagine per frode iva fini dell'IVA rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 37, third comma, DPR n. 600/1973
Analogamente, nel caso in cui venga contestata l’interposizione di un terzo soggettoai sensi dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R.
Art. 39, first comma, letter d), DPR n. 600/1973
Art. 54, second comma, DPR n. 633/1972
600, dell’art. 54, secondo comma, del d.P.R.
Art. 2697, 2727, 2729 Civil Code

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14237 del 07/06/2017
Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass.
Cass. n. 9784 del 23/04/2010
14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010).
Cass. n. 15830 del 29/07/2016
Cass. n. 15830 del 29/07/2016; Cass.
Cass. n. 27625 del 30/10/2018
15830 del 29/07/2016; Cass. n. 27625 del 30/10/2018; si veda anche Cass.
Cass. n. 29228 del 20/10/2021
27625 del 30/10/2018; si veda anche Cass. n. 29228 del 20/10/2021, secondo la quale anche in caso di interposizione trovano applicazione i normali principi in materia di ripartizione dell’onere probatorio).
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25488/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Rampini Carlo; –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1846/37/17, depositata il 4aprile 2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Uditol’avv. Roberta Guizzi per la controricorrente. Oggetto: Tributi -Tributi - Avviso di accertamento -Traffico telefonico.Cons. est. G.M. Nonno FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 1846/37/17 del 0 4 / 04 /201 7 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CT R ) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE)avverso la sentenza n. 17922/11/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da Carlo Rampini, titolare della ditta individuale Ramcar, avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativeall’anno d’imposta 2007. 1.1.

Come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso per avere il contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di traffico telefonico (cd. phone center), acquisito detto traffico direttamente dal fornitore nonostante l’interposizione di un intermediario estero, utilizzato ai fini della fatturazione senza applicazione dell’IVA. Veniva no conseguentemente contestatia Carlo Rampini sia l’evasione dell’IVA sia maggiori ricavi sul traffico acquistato. 1.2. La CTR respingeva l’appello proposto da AE evidenziando che l’Ufficio non aveva «minimamente documentato la dedotta simulazione» in ragione del mancato assolvimento alle richieste di esibizione documentale formulate dal Collegio, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. Carlo Rampini non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 37, terzo Cons. est. G.M. Nonno comma, e 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., per avere la CTR imposto all’Amministrazione finanziaria una prova certa e incontrovertibile dell’interposizione, a dispetto della previsione legale per la quale l’atto impositivo può fondarsi anche su presunzioni e gravando sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria. 1.1.

Con il secondo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per inconciliabilità ed intrinseca contraddittorietà della motivazione, laddove la prova richiesta all’Ufficio non avrebbe potuto al contempo essere pretesa «al fin di conferire certezza alle tesi dell’Ufficio» e per superare il fatto che l’Ufficio non avrebbe «minimamente documentato la dedotta simulazione».

2. Il primomotivo è fondato e assorbente del secondo motivo. 2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento tributario, sia con riferimento all’imposizione diretta che all’IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe". Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma Cons. est.

G.M. Nonno cod. civ. ( cfr. Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010). 2.1.1. Analogamente, nel caso in cui venga contestata l’interposizione di un terzo soggettoai sensi dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Ufficio – indipendentemente dalla circostanza che l’interposizione sia fittizia o reale – può imputare al soggetto interponente i redditi della persona interposta sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. n. 15830 del 29/07/2016; Cass. n. 27625 del 30/10/2018; si veda anche Cass. n. 29228 del 20/10/2021, secondo la quale anche in caso di interposizione trovano applicazione i normali principi in materia di ripartizione dell’onere probatorio). 2.2.

Nel caso di specie la CTR era chiamata a valutare la sufficienza delle presunzioni offerte dall’Ufficio in ordine all’esistenza o meno dell’interposizione contestata (mancato svolgimento di attività nel settore della telefonia da parte della società filippina, priva di stabile organizzazione in Italia; rapporto di coniugio tra Carlo Rampini e il legale rappresentante della società filippina), sicché il giudice di appello, richiedendo a ll’Ufficio la produzione di ulteriori elementi documentaliche avrebbe dovuto fornire la società contribuente, ha, da un lato,del tutto eluso tale valutazione e, dall’altro, ritenuto di dovere porre a carico dell’Amministrazione finanziaria la prova certa dell’interposizione, così violando i principi più sopra richiamati.

3. In conclusione, va accolto il primomotivo di ricorso, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.Cons. est. G.M. Nonno

P.Q.M.

La Corte accoglie il primomotivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, an