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Decreto — n. 13955/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 13955/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Emmanuel Candigloiu, had filed a decree against a lower court judgment but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Silence by the appellant after the expiration of the forty-day period for requesting a decision constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period silence as renunciation extinction of proceedings Code of Civil Procedure mancato anticipo delle spese spese di difesa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
VENEZIA n.1569/2015 depositata il 16/10/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
VENEZIA n.1569/2015 depositata il 16/10/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10066/2016 R.G. proposto da : CANDIOGLOU EMMANUEL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato MICCICHE' ANDREA (MCCNDR63A08H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato MAGGIOLO CLAUDIO (MGGCLD54D27B563O) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n.1569/2015 depositata il 16/10/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 17/05/