Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Emmanuel Candigloiu, had filed a decree against a lower court judgment but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Silence by the appellant after the expiration of the forty-day period for requesting a decision constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10066/2016 R.G. proposto da : CANDIOGLOU EMMANUEL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato MICCICHE' ANDREA (MCCNDR63A08H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato MAGGIOLO CLAUDIO (MGGCLD54D27B563O) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n.1569/2015 depositata il 16/10/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 17/05/