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Ordinanza — n. 13937/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal as taxpayer voluntarily settled debt via simplified definition procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13937/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute. The taxpayer had voluntarily submitted a request for the simplified definition of the tax debt under Article 6 of D.L. 193/2016 and made the required payments, effectively waiving the right to contest the original assessment. Although the taxpayer did not formally submit a written waiver of proceedings, the Court ruled that the act of requesting the simplified definition and paying the debt constituted an unequivocal manifestation of the intent to abandon the litigation, thereby removing any legal interest in continuing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. n. 193/2016; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: The voluntary request for simplified tax debt definition and subsequent payment, even without an explicit formal waiver, constitutes an unequivocal manifestation of the intent to abandon the litigation, extinguishing the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified tax definition cessation of subject matter voluntary waiver of appeal tax debt settlement extinguishment of litigation D.L. 193/2016 D.P.R. 115/2002 detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 6, d.l. n. 193/2016
Successivamente il contribuente ha depositato memoria illustrativa in cui dava atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. n. 193/2016, e di aver altresì proceduto al relativo pagamento in data 4 luglio 2017.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/10/2018, n. 24083
Cass. 07/06/2018, n. 14782
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26135/2016 R.G. proposto da: Giovanni GIURSO, rappresentato e difeso dagli avv. Guglielmo Maisto e Marco Cerrato, elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, piazza d’Aracoeli 1, il tutto come da procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n.1933/2016, depositata il 5 aprile 2016 .

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 aprile 2024dal consigliere Alberto Crivelli. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’estinzione. Il difensore del contribuente ha chiesto l’estinzione per cessazione della materia del contendere. L’avvocatura dello Stato ha chiesto l’estinzione. FATTI DI CAUSA Estinzione per definizione agevolata 1.L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento avendo recuperato a tassazione i compensi quale procacciatore di clienti in favore del Gruppo Mythos, di una delle cui società era dipendente il ricorrente, a suo tempo assuntamente “mascherati” come utili sotto forma di utili della società Audeo s.s. (sempre appartenente al Gruppo Mythos) e neutralizzati attraverso l’utilizzo di minusvalenze.

La CTP respingeva il ricorso e la CTR, adìta in sede d’appello, confermava la prima sentenza. Il contribuente propone ricorso in cassazione affidato a otto motivi, cui resiste l’Agenzia a mezzo di controricorso. Successivamente il contribuente ha depositato memoria illustrativa in cui dava atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. n. 193/2016, e di aver altresì proceduto al relativo pagamento in data 4 luglio 2017. La difesa erariale con apposita memoria ha dato atto di quanto sopra. RAGIONI DELLA DECISIONE Va preso atto che la ricorrente ha depositato la documentazione relativa alla procedura di definizione agevolata, cioè la domanda, i provvedimenti di accoglimento e le ricevute di versamento.

Sebbene dalla documentazione non risulti l’esatta coincidenza fra l’avviso impugnato e le cartelle oggetto di definizione agevolata, l’inequivoca istanza a firma della difesa erariale, in cui si dà atto dell’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate, rappresenta elemento idoneo, attestandosi in essa non solo la presentazione della domanda ma altresì il pagamento di quanto dovuto a seguito della stessa.

2. Precisato quanto sopra, il contribuente – destinatario dell’avviso impugnato - presentando domanda di definizione del debito fiscale ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193/2016, procedendo ai relativi pagamenti e depositando tutta la documentazione inerente alla domanda stessa, pur non avendo provveduto a depositare la rinuncia agli atti espressamente prevista dalla normativa richiamata, ha inequivocabilmente manifestato la volontà di adempiere all’impegno di rinunciare assunto con la domanda, come ritenuto da questa Corte, laddove si è stabilito che “l'evidenziazione alla Corte di Cassazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, si deve intendere come adempimento dell'impegno de quo difetto di interesse al ricorso” (Cass. 03/10/2018, n. 24083).

3. Nulla per le spese non essendosi costituita tempestivamente l’Agenzia.

4. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Così deciso in Roma, il