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Ordinanza Interlocutoria — n. 13935/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands VAT fraud case to new session for joint handling of related solidary liability proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13935/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by Nord Auto s.r.l. against the Bolzano tax commission's decision regarding VAT fraud involving fictitious car purchases. The court ruled that the case must be remanded to a new session to allow for the joint handling of two related proceedings. This procedural decision was made because the taxpayer had previously requested a new session to align the current appeal with a separate solidary liability case involving the same tax debt.

Regesto Legislator

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Art. 372 c.p.c.; Art. 373 c.p.c.: When a taxpayer requests a new session to align a cassation appeal with a related solidary liability proceeding already remanded, the Court must grant the request to ensure the unitary treatment of the two cases.

Parole chiave

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VAT fraud fictitious operations solidary liability new session unitary treatment tax appeal procedural remand indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 372 c.p.c.
Art. 373 c.p.c.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 650/2016R.G. proposto da Nord Auto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale dei Parioli n. 124, presso lo studio dell’avv. Giovanni Girelli, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 67/02/15, depositata il 5 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17ottobre 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Operazioni soggettivamente inesistenti- Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gi useppe Locatelli , che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi l’avv. Giovanni Girelli per la ricorrente nonché l’avv.

Alfonso Peluso per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 67/02/15 del 05 / 06 /201 5 la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano (di seguito CT 2 ) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 110/02/13della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (di seguito CT1), la quale aveva accolto il ricorso proposto da Nord Auto s.r.l. (di seguito N ord A uto ) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, essendo state ritenute tali gli acquisti di autovetture effettuati dalla Exportmaxx s.r.l.

2. Avverso la sentenza della CT2 Nord Auto proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

3. AE resisteva in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza del 18/09/2023, la società contribuente ha chiesto disporsi il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del presente ricorso, in attesa della definizione del giudizio, chiamato davanti a questa Corte all’udienza del 12/09/2023, relativo ad una cartella di pagamento emessa nei confronti di Nord Auto quale responsabile solidale di Exportmaxx s.r.l. e avente ad oggetto la medesima IVA richiesta nel presente giudizio.Cons. est. G.M. Nonno 1.1. Il menzionato procedimento connesso risulta essere stato rinviato a nuovo ruolo da questa stesa Corte con ordinanza interlocutoria n. 28123 del 05/10/2023. 1.2. Appare, pertanto, opportuno rinviare anche la presente controversia a nuovo ruolo al fine di consentire la trattazione unitaria dei due procedimenti.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 17ott