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Ordinanza — n. 13930/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares litigation moot due to settlement agreement, dismissing appeal on jurisdictional grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13930/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation moot following a settlement agreement between the parties. The Municipality of Bellizzi argued that the dispute was resolved, while the appellant resisted the dismissal. The court ruled that the agreement automatically voided the lower court's decision, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 2 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: When parties reach a settlement agreement during a cassation proceeding, the court must declare the subject matter moot, as the agreement supersedes the contested judgment's effect.

Parole chiave

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cessata materia contendere accordo transattivo inammissibilità sopravvenuta sentenza impugnata compensazione spese deduzione per affitto nelle prestazioni complementari indennità di residenza assegnazione del luogo di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 2 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un. 11 aprile 2018, n. 8980
Cass., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 10483
Cass., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 10483), le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.
Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025
tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025, nonché (Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315
34025, nonché (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315 e Cass., Sez.
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Testo completo

o di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4319/2021 del ruolo generale, proposto DA il C OMUNE DI B ELLIZZI (codice fiscale 02615970650), in persona del Sindaco pro tempore, Domenico Volpe, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di delibera della Giunta municipale n. 7 del 15 gennaio 2021, dall’avv. Nunzio Boccia (codice fiscale BCC NNZ 73L06 H703 F), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Salita del Grillo, n. 12, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Mariosa. - RICORRENTE – CONTRO S ICILIA A NTONIO (codice fiscale SCL NTN 68L03 G793 B), nato a Polla il 3 luglio 1968 e residente in Corleto Monforte (SA), alla Via Palladino n. 9, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.

Elena Pompeo (codice fiscale PMP LNE 72A66 G942 A), domiciliata, ai sensi dell’art. CESSATA MATERIA CONTENDERE 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 6314/5/2020 della Commissione tributaria regionale della Campania (Sezione distaccata di Salerno), depositata il 17 dicembre 2020 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio dell’udienza camerale del 9 gennaio 2024; RILEVATO CHE :

1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campanaia (Sezione distaccata di Salerno) respingeva l’appello proposto dal Comune di Bellizzi avverso la sentenza n. 3959/8/2019 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, confermando che l’abitazione di Antonio Sicilia sita in detto Comune doveva essere esente dal pagamento dell’IMU (anno 2013), in quanto residenza anagrafica e dimora abitale del contribuente;

2. il Comune di Bellizzi impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 5 febbraio 2021, formulando sei motivi di impugnazione;

3. Antonio Sicilia resisteva con controricorso notificato il 10 marzo 2021, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;

4. con istanza del 19 maggio 2023, ribadita con la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. del 7 novembre 2023 il Comune di Bellizzi dava conto che tra le parti era intervenuto un accordo transattivo, anche per altre annualità in contesa, rappresentando che era quindi cessata la materia del contendere, non sussistendo, quindi, più alcun interesse alla decisione della causa, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere e di compensare le spese di giudizio;

5. l’istante ha prodotto l’accordo transattivo del 28 aprile 2023 intercorso tra le parti, con previsione di compensazione delle spese di lite; CONSIDERATO CHE :

1. alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarata cessata la materia del contendere;

2. come di recente ribadito (cfr. Cass., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 10483), le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. 11 aprile 2018, n. 8980) hanno chiarito che, ove nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiarino che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo convenzionale e che la materia del contendere è stata da essa regolata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ., né può considerarsi come situazione che evidenzia un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta del ricorso, posto che le parti non chiedono un esame dei motivi del ricorso, ma danno atto che sulla controversia devoluta alla Corte è intervenuto un accordo negoziale; 2.1. ne consegue che la pronuncia in questione non può essere di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché essa lascerebbe in essere la sentenza impugnata, ma piuttosto una pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, in quanto tale dichiarazione implica «la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia» e «il fenomeno che si verifica non è una "cassazione" della sentenza impugnata, bensì l'accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell'accordo negoziale delle parti, perché con esso le parti ne hanno disposto» (Cass., n. 8980/18 in motivazione);

3. le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo e in conformità a quanto richiesto dalle parti, vanno interamente compensate tra le stesse;

4. non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025, nonché (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315 e Cass., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 10483, cit.); P . Q . M . la Corte dichiara cessata la mate