Italian tax court dismisses taxpayer appeal against tax roll extract citing new law prohibiting direct challenges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible and quashed the lower court's decision. The taxpayer had challenged a tax roll extract and payment notices, arguing defects in notification procedures. The court ruled that under new legislation, such extracts are no longer directly impugnable, rendering the original lawsuit procedurally impossible from the start.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3-bis del D.L. n. 146/2021; Art. 382, c.p.c.: Taxpayers cannot directly challenge tax roll extracts; appeals against such documents are inadmissible ab initio, leading to automatic dismissal of the original suit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11371 /20 21 R.G. proposto da AGENZIEDELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso icui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro RAPPRESENTANZAMAR.EDIL s.n.c. di MARTINO PAOLO E MASSIMO in personadel legale rappresentante pro tempore -intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale d el l a Campanian. 5033 / 1 4 / 20 depositata i n data 27 / 10 / 20 20 non notificata;
Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 25/03/2024dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: Oggetto: impugnazionedi estrattodiruolo Cons.Est. Roberto Succio - 2 - la società contribuente impugnava l'estratto di ruolo e le ivi annotate 12 carte lle di pagamento contestando l ’omessa notifica delleridette oltre che la notifica di alcuni ulteriori atti presupposti eulteriori vizi; - il giudice di primo grado riteneva difettosa la prova della notifica dellecartelle e annullava gli atti impugnati; - a ppellava il Riscossore; - con la pronuncia qui gravata la C ommissione tributaria regionale dellaCampania ha rigettato l'impugnazione; - ricorre a questa Corte Agenzia delle entrate riscossione con atto affidatoa quattro motivi di ricorso; - la società contribuente è rimasta intimata;
Consideratoche: - va preliminarmente osservato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.,Sez. U, 6.9.2022, n. 26283) hanno affermato che, in tema diriscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 - bis del d.L. n. 146 del 2021, inseritoin sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del1973, è stato inserito il comma 4 - bis (a mente del quale «l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamentenotificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previstonell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossionedi somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art . 48 - bis del presente decretoo infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»), si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela Cons.Est.
Roberto Succio - 3 immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della normain riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimocon riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionalen. 1 della Convenzione; - pertanto, vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta avverso gli estratti di ruolo, va dichiarata, d’ufficio, l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente, non potendo la causa essereproposta ab initio , con conseguente cassazione senza rinvio dellasentenza impugnata, ex art. 382, terzo comma c.p.c. ; - le spese di lite sono compensate, stante la proposizione del ricorso introduttivodel giudizio in epoca antecedente la sentenza a Sez.
Unite di questa Corte alla quale si è fatto riferimento in precedenza; p.q.m. pronunciandosul ricorso, dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente e cassa senza rinvio la sentenza impugnata po