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Ordinanza — n. 13898/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court quashes Regional Tax Court decision for lack of adequate reasoning regarding VAT deduction fraud claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13898/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal by Fast Finance against a Regional Tax Court decision that had upheld the tax authority's claim of VAT fraud. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate specific banking documents and the subsequent judicial sale of the property, which proved the asset's existence. The Court ruled that the Regional Tax Court's reasoning was insufficient and merely apparent because it listed documents without explaining how they disproved the appellant's evidence, rendering the decision voidable for lack of adequate motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; Art. 19, 6, d.P.R. n. 633/1972: A tax court decision is void if its reasoning is merely apparent, contradictory, or fails to explain the logical path connecting facts to the conclusion, preventing the parties from understanding the basis of the judgment.

Parole chiave

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VAT deduction fraud lack of adequate motivation apparent reasoning tax court cassation banking documentation judicial sale of property voidable decision fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 19, 6, d.P.R. n. 633/1972
d.lgs. n. 546 del 1992
14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 della Fast Finance s.p.a.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 7.04.2014, n. 8053
Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232
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Testo completo

seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 18289/2018R.G. proposto da Banca IFIS s.p.a. ( in qualità di incorporante della Fast F inance s.p.a.), rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Martelli e Giovanni Caliceti, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio dell’avvocato Antonio Buonfiglio, giusta procura speciale a marginedel ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – e nei confronti di Pera Giovanni e di Marcam Investment Limited , in qualità di ex soci della Visconti Serramenti ed Affini s.p.a. - intimati - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del L azio n. 7734/07/2017, depositata il 19.12.2017. Oggetto: Tributi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023dal consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La CTR del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, con l’intervento ex art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 della Fast Finance s.p.a. ( oggi incorporata nella Banca Ifis s.p.a.), in qualità di cessionaria del credito d’imposta controverso, contro la sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto dal fallimento della Visconti Serramenti ed Affini s.p.a. avverso unavviso di accertamento, riguardante il recupero d el credito IVA relativo all’anno 2001; - proposto ricorso per cassazione dall a Fast F inance s.p.a. , questa Corte, con sentenza n. 20253 del 20 15 , cassava la sentenza impugnata, con riferimento al secondo motivo di ricorso, rinviando alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame sul punto, in quanto la CTR non aveva considerato gli elementi indicati nel ricorso (“a) la documentazione bancaria allegata al ricorso in primo grado e quella prodotta il 12 giugno 2008 attestante: l'accensione di finanziamenti per l'acquisto immobiliare; l'iscrizione ipotecaria a favore delle banche quale garanzia del prestito; pagamenti contabili e contabili bancarie riferibili all'operazione; il decreto di vendita all'incanto del tribunale di Roma per conto del fallimento e riguardante l'immobile in discorso;

b) la documentazione prodotta in appello degli estratti conto bancari della s.p.a. Visconti Serramenti ed affini presso la Cariplo per il 2001; presso la banca Intesa BCI per il 2002 e 2003;

c) il contratto di finanziamento tra Intesa BCI Mediocredito e la predetta s.p.a.;

d) il decreto di trasferimento del suddetto immobile (emesso dal giudice delegato al fallimento in data 3 marzo 2006), implicante la disponibilità giuridica del bene in capo al fallimento;

e) la mancata contestazione in giudizio della indicata vendita da parte del fallimento”), sebbene “tempestivamente acquisti in giudizio e potenzialmente idonei ad influire sulla valutazione dell'effettività delle operazioni”, ma si era limitata ad affermare “che l'acquisto di beni ammortizzabili (uno stabilimento industriale sito in Castel Romano; impianti e macchinari) venduti dalla s.r.l. Sila Infissi e dalla sr.l. S il a Progetti non era mai stato documentato e che, in particolare, non v'era prova dell'effettivo pagamento del prezzo di acquisto dello stabilimento con rogito del 23 maggio 2001”; -c on la sentenza indicata in epigrafe, la C TR del Lazio , quale giudice del rinvio, rigettava l’appello della contribuente, rilevando che: - alla luce della documentazione bancaria in atti, “attestante: l’accensione di finanziamenti per l’acquisto immobiliare; l’iscrizione ipotecaria a favore delle banche quale garanzia del prestito; pagamenti contabili e contabili bancarie riferibili all’operazione; il decreto di vendita all’incanto del tribunale di Roma per conto del fallimento e riguardante l’immobile in discorso; gli estratti conto bancari della s.p.a.

Visconti Serramenti ed affini presso la Cariplo per il 2001 e presso la Banca Intesa BCI per il 2002 e il 2003; il contratto di finanziamento tra Intesa BCI Mediocredito e la predetta s.p.a.; il decreto di trasferimento del suddetto immobile (emesso dal giudice delegato al fallimento in data 3 marzo 2006), implicante la disponibilità giuridica del bene in capo al fallimento”, poteva affermarsi che le operazioni contestate erano fittizie, non essendo stata mai rinvenuta la documentazione da cui si potesse evincere “gli avvenuti pagamenti in ragione della compravendita dei beni ammortizzabili”; - l a contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i , illustrato con memoria ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso .CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo di ricorso , l a contribuente de nuncia la nullità della sentenza impugnata e/o del procedimento per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 113, 115 e 132, comma 2, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 19 e 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 e 2727 e segg. cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., per motivazione apparente e palesemente illogica, essendosi la CTR limitata ad affermare, da un lato, che riteneva provata la disponibilità giuridica del bene (stabilimento industriale e connesse attrezzature) in capo al fallimento (tanto che il bene immobile, rinvenuto dagli organi del fallimento nell’attivo della società, era stato regolarmente venduto per pagare i creditori insinuati) e, dall’altro lato, che le operazioni di compravendita erano fittizie, senza considerare il momento in cui, per le cessioni di beni, l’IVA diviene esigibile e, quindi, sorge il diritto alla detrazione, a prescindere dal pagamento del corrispettivo, la cui prova era stata nella specie comunque fornita; - con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 e 2727 e segg. cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il primo motivo; -il primo motivo è fondato; - come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;- deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

S.U. 3.11.2016, n. 22232); - orbene, dopo avere richiamato la documentazione prodotta in atti, la CTR si è limitata ad affermare che le operazioni di vendita erano fittizie, in quanto non è stata rinvenuta la prova documentale degli avvenuti pagamenti, senza considerare che il bene immobile era stato poi venduto in sede fallimentare; - le scarne argomentazioni contenute nella sentenza impugnata , che si limita ad elencare una serie di documenti, senza valutarli alla luce dei fatti contestati, non permettono di comprendere il percorso argomentativo svolto dal giudice di appello che ha ritenuto di riformare la decisione di primo grado, senza nemmeno indicare gli elementi di fatto posti alla base della pretesa fiscale, in contrapposizione alle allegazioni della contribuente; - poiché tali carenze non possono essere certamente integrate dall’interprete in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni, l’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata (Cass.

S.U. 3.11.2016, n. 22232);- ne consegue che, in accoglimento del primo motivo del ricorso, nel quale resta assorbito l’esame del secondo, la sentenza deve essere dichiarata nulla e cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo esame e anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia trib