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Ordinanza — n. 13890/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax revocation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal and acceptance by the municipality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13890/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal filed by Giuso SRL against a tax liquidation order extinguished following the plaintiff's formal withdrawal and the municipality's acceptance. Although the plaintiff initially sought to overturn a prior ruling denying usufruct proof based on new evidence, they subsequently renounced the proceedings in March 2024. The court ruled that since the judgment is one of extinction rather than rejection, the statutory obligation to pay a contribution fee does not apply.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, 3° comma c.p.c.: The withdrawal of the plaintiff and acceptance by the defendant extinguish the litigation, and the specific nature of extinction judgments excludes the mandatory payment of the uniform contribution fee.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation tax revocation contribution fee exemption municipal acceptance tassa d'utilizzazione eccezione di non uso non soggetto all'obbligo di registrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391, 3° comma c.p.c.
e, il Comune di Portofino ha dichiarato di accettare la rinuncia di controparte; ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione; - che non occorre provvedere in materia di spese di lite, ai sensi del disposto di cui all’art. 391, terzo comma, cod.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod.proc.civ., come modificato dal d.lgs.
d.lgs. n. 149 del 2022
380 bis.1 cod.proc.civ., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art.
artt. 391-ter cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14638/2018 R.G. proposto da : GIUSO SRL, elettivamente domiciliato in TORTONA VIA EMILIA 102, presso lo studio dell’avvocato CANDIDA PAOLO MARIA FEDERICO (CNDPMR76C27L304T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORGARELLI MARCO (BRGMRC67R25L304W) -ricorrente- contro COMUNE DI PORTOFINO, elettivamente domiciliato in GENOVA CORSO TORINO, 30/18, presso lo studio dell’avvocato PICIOCCHI PIETRO (PCCPTR77H10D969U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 24869/2017depositata il 20/10/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere MILENA BALSAMO. RILEVATO CHE La società Giuso srl proponeva ricorso avverso gli avvisi di liquidazione a titolo di Ici emessi dal Comune di Portofino relativi agli anni 2002- 2005, sul rilievo che – in base ad una scrittura privata non registrata del 27.04.2011 – la società aveva concesso l’usufrutto dell’immobile a Maria Cellerino. In primo grado il ricorso veniva respinto, sul presupposto che la scrittura non registrata non poteva costituire l’usufrutto in favore di terzi e nello stesso senso statuivano i giudici di appello.

Nelle more del giudizio tributario, la presunta usufruttuaria conveniva in giudizio la società per l’accertamento della autenticità delle sottoscrizioni in calce alla scrittura privata prefata. Il tribunale di Alessandria accertava l’autenticità delle sottoscrizioni e la costituzione dell’usufrutto. La Corte di Cassazione, su ricorso proposto dalla società contribuente, con la ordinanza 24869/2017 respingeva il ricorso in quanto dal tenore della lettera risultava che la Cellerino chiedeva di trasmetterle copia controfirmata per accettazione della presente lettera in segno di accettazione , di guisa che per le annualità oggetto degli avvisi, non risultava raggiunta la prova della costituzione dell’usufrutto.

Inoltre, la Corte richiamava il precedente tra le medesime parti con cui la Corte affermava che l’ente impositore non può acquisire conoscenza della sussistenza del presupposto impositivo riguardo alla individuazione del soggetto passivo di imposta – in caso di omessa dichiarazione – se non attraverso la pubblicità immobiliare. Successivamente, la società contribuente – assumendo di aver avuto notizia da un terso della circostanza che il Comune era a conoscenza della costituzione dell’usufrutto e che aveva riscosso l’Ici per le medesime annualità dall’usufruttuaria, propone ricorso per la revocazione dell’ordinanza citata, ai sensi degli artt. 391-ter cod.proc.civ. e 395, n.3), cod.proc.civ., assumendo che successivamente a detta pronuncia sono sopraggiunte nuove prove come la raccomandata del 7 aprile 2018, recante il timbro postale avente data 9 aprile 2018, con la quale la società Giuso è venuta a conoscenza da tale Dario Romanengo, amico della usufruttuaria, che l’Ufficio tecnico del Comune, in data 8 novembre 2011, era a conoscenza che la Cellerino era usufruttuaria dell’immobile de quo, in base all’atto di cessione del 2001 e che la banca Carige, con dichiarazione del 26.02.2007, attestava l’avvenuto pagamento da parte dell’usufruttuaria degli importi a dovuti a tiolo di Ici per l’annualità 2002-2003.

Il Comune è rimasto intimato. In data 13 marzo 2024, la Giuso s.r.l. ha depositato rinuncia agli atti del presente giudizio con compensazione delle spese di lite e successivamente il Comune di Portofino ha accettato la rinuncia chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod.proc.civ., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. CONSIDERATO CHE 2. Preso atto che la società ricorrente ha allegato dichiarazione in data 13 marzo 2024 con la quale ha ritualmente rinunciato ex art.390 cod. proc. civ. al ricorso iscritto al n. 14638/2018 R.G. e, il Comune di Portofino ha dichiarato di accettare la rinuncia di controparte; ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione; - che non occorre provvedere in materia di spese di lite, ai sensi del disposto di cui all’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.; - che, il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per revocazione introdotto dalla società Giuso srl.