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Sentenza — n. 13868/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties settled dispute out of court with cost sharing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13868/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal and incidental counter-appeal extinguished because both parties withdrew their claims. The dispute concerned whether specific commercial surfaces producing special waste were exempt from local waste fees under specific regulations. Since the parties resolved the controversy extrajudicially, the court applied the statutory provisions for case extinction and ordered the mutual sharing of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 306, 390, 391 cod. proc. civ.; The court's judgment becomes extinct if both parties withdraw their appeals, resulting in the mutual sharing of litigation expenses.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal judicial extinction litigation cost sharing waste fee exemption special waste classification extrajudicial settlement TARI local tax contributo speciale di riassorbimento

Disposizioni normative citate

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Art. 306 cod. proc. civ.
Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
95 ed all’art. 13 del Regolamento comunale TARI, giacché la CTR non ha considerato l’intassabilità deivani tecnici (apparecchiature tecnologiche) per i quali è in radice esclusa la produzione di rifiuti.
art. 112 cod.proc.civ
4, nullità della sentenza per omesso esame di un motivo di censura e violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., nonché degli artt.
art. 360 cod.proc.civ
Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., comma primo, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art.
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Testo completo

U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11724/2020 R.G. proposto da: RIALTO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato Giovanni C orbyons (CRBGNN67C01H501E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Giorgio A lessandro R oderi (RDRGGL64E09F205T). -ricorrente- contro COMUNE DI TORINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI ANTONELLI, 49, presso lo studio dell’avvocato Massimo C olarizzi (CLRMSM46R05F257Y) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Antonietta Rosa Melidoro. -controricorrente-ricorrente incidentale- Nonché SORIS SOCIETÀ RISCOSSIONI SPA. -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TORINO n. 924/2019 depositata il 04/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere ORONZO DE MASI. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stanislao De Matteis, che ha concluso per l’estinzione del giudizio. Uditoil difensore della società ricorrente. FATTI DI CAUSA Rialto s.p.a. ricorre,con cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 924/2019, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, riformando la decisione di primo grado, ha accoltoparzialmente la domanda di annullamento dell’avvisodi pagamento TARI, annualità 2017, emesso da SORIS s.p.a. per il Comune di Torino, sul rilievo che le superfici che producono rifiuti speciali costituiti da imballaggi terziari, come da denuncia della contribuente alle voci “area carico/scarico merci”, sono esclusedal tributo, ex art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, in quanto si tratta di rifiuti (speciali) non assimilabili ai rifiuti urbani, disapplica ndo in parte qua i l Regolamento comunale per violazione dell’art. 38 del Decreto Ronchi, diversamente, non essendo contestat a la circostanzache nel Comune di Torino è attivata la raccolta differenziata, per gli imballaggi secondari prodottinelle aree di vendita, legittimamente assimilati ai rifiuti urbanidal Regolamento, la contribuente si può giova re dell’agevolazione tariffaria prevista dal Comune.

Il Comune di Torino resiste con controricorso e propone un motivo di ricorso incidentale, mentreSORIS – SOCIETA’ RISCOSSIONI s.p.a. è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione la società contribuente deduce, ai sensi dell'art. 360 cod.proc,civ., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 649, l.n.147 del 2013, 184, comma 3, lett. e), 218, 221 e 226, d.lgs. n. 152 del 2006, 23 Cost., giacché la CTR avrebbe dovuto rileva re l’illegittima applicazione della TARI a lle superfici in cui si producono rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di vendita, in quanto ritenute erroneamente produttive soltanto di imballaggi secondari, non potendosi aprioristicamente escludere per dette superfici, la produzione di imballaggi terziari (confezioni funzionali a garantire il corretto trasporto e manipolazione di un certo numero di unità di vendita, imballaggi multipli), cui consegue l’esclusione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani , non essendoassimilabili ai RSU ed avendo la contribuente provveduto a ll’onere del loro autonomo smaltimento.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 cod.proc,civ., comma primo, n. 4, nullità della sentenza per omesso esame di un motivo di censura e violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., nonché degli artt. 221, 226. D.lgs. n. 152 del 2006, 1, comma 649, l. n. 147 del 2013, giacché la CTRha omesso il vaglio di legittimità della disciplina concernente l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani,operata dal Comune persino con riferimento ai rifiuti terziari. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 cod.proc,civ., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 21, d.lgs. n. 22 del 1997, 221 e 226, d.lgs. n. 152 del 2006, 1, comma 649, l. n. 147 del 2013, nonché della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e del principio comunitario chi inquina paga e dell’art. 1 Preleggi, giacché la CTR non ha rilevato l’illegittimità dell’art. 7 del Regolamento comunale n. 280/2005, in forza del qualesono stati assimilati, dal punto di vista qualitativo, tutti gli imballaggi compresi quelli terziari e secondari, individuando, dal punto di vista quantitativo , una soglia abnorme (150kg/mq/anno), priva di una preventiva valutazione d’impatto ambientale e non coerente , a nche sotto il profilo concorrenziale, con la normativa nazionale e comunitaria.

Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., comma primo, n. 4, nullità della sentenza per omesso esame di un motivo di censura, violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 642 e 649 l. 147 del 2013, 18, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 152 del 2006, avuto riguardo alla Circolare del Min. Finanze del 22 giugno 1994 n. 95 ed all’art. 13 del Regolamento comunale TARI, giacché la CTR non ha considerato l’intassabilità deivani tecnici (apparecchiature tecnologiche) per i quali è in radice esclusa la produzione di rifiuti.

Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 649, l. n. 147 del 2013, 184, d.lgs. n. 152 del 2006, 13 e 18 del Regolamento comunale TARI, giacché la CTR non ha considerato che assoggettare a tassazione le aree produttive di rifiuti speciali (da imballaggio) viola il divieto di doppia imposizione, dovendo il contribuente sostenere anche i costi per lo smaltimento/recupero mediante ditta privata. Deduce, quindi, che soltanto il riconoscimento del l a detassazione totale delle superfici nelle quali si producono rifiuti speciali smaltiti in proprio, non anche l’applicazione di una riduzione percentuale forfettaria del tributo, può evitare la violazione del divieto di doppia tassazione.

Con il motivo di ricorso incidentale il Comune deduce, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 226, comma 2, 221, comma 4, d.lgs. n. 156 del 2006, giacché la CTR ha ritenuto di escludere in via assoluta la possibilità di tassazione delle superfici che producono rifiuti costituiti da imballaggi terziari,atteso che per essi il Codice dell’Ambiente non ne esclude l’assimilazione ai rifiuti urbani ove «rispettino i requisiti di assimilabilità previsti dal Regolamenti Comunali» e, quindi, che «possano essere legittimamente assoggettati a tassazione.» Assum e, quindi , il ricorrente incidentale che la sentenza della CTR è errata laddove esclude la legittimità del regolamento TARI perchéha assimilato gli imballaggi terziari ai rifiuti urbani.

In considerazione dell'intervenuta rinuncia tanto al ricorso principale, ??? quanto al ricorso incidentale, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 cod.proc.civ., come richiesto dalle parti , per avere le stessedefinito stragiudizialmente la controversia, con compensazione delle spese di lite. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici -del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese d