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Ordinanza — n. 13865/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal claiming internal chamber proposal was erroneous material fact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13865/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal filed by the Municipality of Ciampino inadmissible. The municipality argued the chamber's internal proposal misread a legal document, constituting a material error under Article 395 of the Civil Procedure Code. The court ruled that such internal proposals are non-binding and do not constitute material facts, noting the final decision aligned with the proposal anyway.

Regesto Legislator

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Art. 395 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The internal chamber proposal in cassation proceedings lacks binding force and cannot serve as a basis for revocation due to alleged material error.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility material error standard internal chamber proposal non-binding internal act Cassation procedure rules impugnazione di decisioni amministrative legittimazione a contestare licenza opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 395, first paragraph, no. 4 of the Civil Procedure Code
la proposta del relatore non può ritenersi un fatto rilevante ex art. 395 cod.
Art. 380-bis of the Civil Procedure Code
ed in particolare l’erronea lettura della proposta formulata ex art. 380-bis cod.
Art. 51, no. 4 of the Civil Procedure Code
Ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art. 51, n.
Art. 13, paragraph 1-quater of D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
ed in particolare l’erronea lettura della proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ.; proposta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, letta, invece, come proposta di rigetto per manifesta infondatezza;
art. 395 cod. proc. civ
la proposta del relatore non può ritenersi un fatto rilevante ex art. 395 cod. proc. civ., in quanto la stessa è un atto interno , peraltro non vincolante per il collegio: «Nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-2, Ordinance n. 2720 of 05/02/2020
Sez. 6-2, Ordinance n. 8939 of 31/03/2021
Sez. 6-2, Ordinance n. 7605 of 23/03/2017
Sez. 1, Ordinance n. 22514 of 26/07/2023
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8317/2023 R.G. proposto da : COMUNE DI CIAMPINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. COLOMBO, 440, presso lo studio dell’avvocato STUDIO CARUSO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato DROGHEO DOMENICO (DRGDNC65B20H501D) -ricorrente- contro DELTA UNO SERVIZI SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA MAGLIANO SABINA, 24, presso lo studio dell’avvocato IPPOLITI CRISTINA (PPLCST74E49H501A) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati PETTINARI LUIGI (PTTLGU49A22H501Y), MARASCO SIMONA (MRSSMN70R50M208H) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 37965/2022depositata il 28/12/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato e considerato che 1. Il ricorso per revocazione o, in subordine, di correzione di errore materiale , come illustrato da successiva memoria, è inammissibile; il Comune ricorrente chiede la revocazione della decisione di questa Corte di legittimità (n. 37965 del 2022 che rigettava il ricorso in cassazione del Comune avverso la decisione della CTR del Lazio del 17 dicembre 2020 che aveva accolto il gravame della contribuente e annullata la pretesa fiscale, saldo TARI 2016); per il Comune ricorrente la sentenza avrebbe commesso un errore rilevante ex art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. ed in particolare l’erronea lettura della proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ.; proposta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, letta, invece, come proposta di rigetto per manifesta infondatezza;

2. la proposta del relatore non può ritenersi un fatto rilevante ex art. 395 cod. proc. civ., in quanto la stessa è un atto interno , peraltro non vincolante per il collegio: «Nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bisc.p.c. non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest'ultimo, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all'art. 391-bis, comma 4, c.p.c.; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all'esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applicazione del "nuovo rito" ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'"informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale".

Ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c.»(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020, Rv. 657246 – 01 ; vedi anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8939 del 31/03/2021, Rv. 660943 -01 ) ; 3.nel caso in giudizio, comunque, la proposta del relatore è in linea con la decisione del collegio (anche se non sussiste un obbligo, potendo il collegio decidere autonomamente rispetto alla proposta, vedi Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7605 del 23/03/2017, Rv. 643667 – 01 e Sez. 1 - , Ordinanza n. 22514 del 26/07/2023, Rv. 668681 – 01 ) in quanto la sentenza, impugnata per revocazione, evidenzia , per l’infondatezza del ricorso in cassazione del Comune, la comunicazione specifica della contribuente del 13 gennaio 2016 sulla insussistenza,nell’immobile, di produzione di rifiuti, conformemente a quanto prospettato nella proposta del relatore; l’eventuale memoria della contribuente non è rilevante in quanto la posizione delle parti è espressa nel ricorso e nel controricorso (vedi Sez. 6- 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020, Rv. 657246); riscontrato, pertanto, l’assenza di errore materiale e di vizio revocatorio il ricorso deve dichiararsi inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del