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Decreto — n. 13794/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax dispute process extinguished due to missed deadline for simplified settlement request.

Numero d'incarto Decreto — n. 13794/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party filed the required settlement request by the December 31, 2020 deadline. The tax agency sued Autostrada Torino Alessandria Piacenza S.p.A. regarding an impositivo, but the procedural window for simplified resolution closed without intervention. Consequently, the court ruled the process terminated and assigned any advanced costs to the party that had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process extinguishes if the settlement request is not filed by the statutory deadline, unless parties request a hearing date.

Parole chiave

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process extinguishment tax simplified settlement deadline compliance procedural termination cost allocation rules contenzioso tributario lite in materia di tariffa lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversieai sensi dei commi 8, 9e 10 dell’art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018 , il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26538/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Società Autostrada Torino Alessandria Piacenza S.p.A., rappresentata e difesadagli Avv. Giuseppe Pizzonia, Giuseppe Russo Corvace, Natale Mangano e Giancarlo Zoppini, con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio di quest’ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Piemonte n. 716/38/ 20 16, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. TSB030200016.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversieai sensi dei commi 8, 9e 10 dell’art. 6 del d.l. 2 3 ottobre 201 8 , n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 20 20 nessun a delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), nérisulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto,ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 , il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; cheai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 201 8 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESS