Cassation court dismisses tax notice appeal, ruling postal delivery by collection agent valid without specific receipt verification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the taxpayer's cassation appeal challenging the validity of a tax collection notice served via postal service. The lower regional court had upheld the notice by finding the taxpayer's generic denial of receipt insufficient to prove non-delivery. The supreme court affirmed this decision, establishing that the collection agent's direct handover to the postal officer satisfies statutory notification requirements regardless of the agent's specific identity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973; Art. 2719 c.c.: The validity of a tax collection notice served via postal service is not affected if the collection agent directly delivers the document to the postal officer, as the agent retains full authority to choose the delivery method and the postal officer's receipt guarantees the notification's effectiveness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
l ricorso iscritto al n. 2017/2016 R.G. proposto da SERGIO VELLETRANI, elettivamente domiciliato in Roma alla via Marcantonio Colonna n. 44 presso lo studio dell’avv. Silvio Calvosa, dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al viale Giuseppe Mazzini n. 33 presso lo studio dell’avv. Maria Pia Iannaccone, dalla quale è rappresentata e difesa -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 3431/1/15 depositata il 12 giugno 2015 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 marzo 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA Sergio Velletrani impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 notificatogli da Equitalia Gerit s.p.a., successivamente incorporata da Equitalia Sud s.p.a., a sèguito del mancato pagamento di una prodromica cartella esattoriale relativa a somme iscritte a ruolo a titolo di IRPEF e IRAP per l’anno 2001.
A fondamento dell’impugnazione deduceva di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella presupposta. Il giudice adìto accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l’atto impugnato. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, con sentenza n. 3431/1/15 del 12 giugno 2015, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, respingeva l’originario ricorso della parte privata. Rilevava il giudice regionale: - che doveva ritenersi legittima la produzione in appello, da parte dell’ufficio finanziario, di copia dell’avviso di ricevimento della cartella in questione, notificata al Velletrani a mezzo del servizio postale; - che da tale documento si evinceva come il plico fosse stato recapitato all’indirizzo del destinatario e consegnato a un familiare con lui convivente; - che il disconoscimento della conformità della detta copia all’originale, operato dal contribuente ai sensi dell’art. «2716» ( recte : 2719 - n.d.r.) c.c., appariva generico; - che l’atto impugnato non risultava affetto da vizi propri.
Avverso tale sentenza il Velletrani ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Equitalia Sud s.p.a. ha resistito con controricorso. L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione, al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 24 Cost., nonchè degli artt. 137, comma 2, e 148 c.p.c., dell’art. 51 disp. att. (scilicet: c.p.c.) e degli artt. 2697 e 2716 c.c.. 1.1 Si deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, la prova dell’avvenuta notificazione della cartella di pagamento presupposta non poteva ritenersi fornita mediante la produzione in giudizio, da parte dell’ufficio finanziario, della sola relata di notifica, risultando a tal fine necessario anche il deposito dell’atto notificato. 1.2 Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n.
1) c.p.c., avendo il giudice regionale deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, senza che il ricorrente abbia offerto elementi che possano indurre il Collegio a mutarne l’orientamento. 1.3 Come ripetutamente statuito da questo Supremo Collegio, la prova del perfezionamento della notifica di una cartella di pagamento e della relativa data è assolta attraverso la produzione della relata di notifica e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non risultando necessario che sia prodotta copia della stessa; e ciò in quanto, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, la cartella deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale è superabile solo se il destinatario medesimo provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. n. 23902/2017; nello stesso senso, ex ceteris, Cass. n. 8012/2017, Cass. n. 9246/2015).
2. Il secondo motivo è articolato in due profili di censura, formulati, rispettivamente, ai sensi del n.
5) e del n.
3) dell’art. 360, comma 1, c.p.c.. Con il primo è lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti; con il secondo la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.. 2.1 Si rimprovera alla CTR di non aver esamina(to) l’eccezione sollevata in grado d’appello dal contribuente, con la quale era stata contestata la validità della notificazione della cartella di pagamento presupposta, per essere stata eseguita da un soggetto (la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) diverso dalle resistenti (Equitalia Sud s.p.a. e Agenzia delle Entrate). 2.2 Il motivo è inammissibile nella prima parte e infondato nel resto. 2.3 Per consolidato insegnamento di legittimità, quando la parte che ha interesse alla disamina di un fatto, ancorché secondario, ne abbia rilevato l’esistenza e chiesto al giudice di vagliarlo, la censura con cui denunciare l’omesso esame della questione è da esprimersi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., trattandosi di «error in procedendo» determinato dalla violazione dell’art. 112 dello stesso codice (cfr.
Cass. n. 14528/2023, Cass. n. 37856/2022, Cass. n. 25359/2021). 2.4 Costituisce, inoltre, principio fermo quello secondo cui n on ricorre il vizio diomessa pronuncia quando, pur in mancanza di un’espressa statuizione sul punto, la decisione adottata dal giudice comportal’implicito rigetto delle questioni non trattate, presupponendo come suo necessario antecedente logico-giuridico il riconoscimento della loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n. 12131/2023, Cass. n. 24667/2021, Cass. n. 2153/2020). 2.5 Alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto, che vanno qui ribaditi, la censura non appare inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n.
5) c.p.c. e va, pertanto, dichiarata inammissibile «in parte qua». 2.6 Deve, inoltre, escludersi la ricorrenza del dedotto vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., poiché la decisione assunta dalla CTR implica necessariamente il rigetto dell’eccezione del contribuente volta a sostenere l’invalidità della notificazione della cartella di pagamento presupposta. 2.7 Nemmeno, infine, è configurabile la violazione dell’art. 2697 c.c., la quale sussiste nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove offerte dalle parti, come per l’appunto nel caso di specie (cfr. Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022).
3. Con il terzo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c., è prospettata la violazione dell’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 210 e 221 c.p.c. e dell’art. 24 Cost.. 3.1 Viene contestato al collegio d’appello di aver erroneamente ritenuto inammissibile, perché generico, il disconoscimento da parte del Velletrani della conformità all’originale della copia dell’avviso di ricevimento della cartella prodotta dall’Agenzia delle Entrate nel giudizio d’appello. 3.2 La CTR avrebbe, infatti, trascurato di considerare che tale disconoscimento era stato operato con riserva di proposizione della querela di falso nel momento in cui l’Amministrazione Finanziaria o l’agente della riscossione avesse prodotto in giudizio l’originale del documento. 3.3 Il motivo è infondato, in quanto il disconoscimento ex art. 2719 c.c. delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, pur non imponendo l’osservanza di vincoli di forma, deve comunque esprimersi, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione atta a evidenziare in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali dello stesso rispetto all’originale, non potendo, al riguardo, reputarsi sufficiente il ricorso a clausole di stile o a generiche asserzioni (cfr.
Cass. n. 22577/2020, Cass. n. 16557/2019, Cass. n. 27633/2018). 3.4 Peraltro, le argomentazioni addotte dal ricorrente al fine di giustificare la genericità dell’operato disconoscimento si appalesano inconsistenti, giacché il suo asserito intendimento di proporre querela di falso non bastava ad esimerlo dall’effettuare una contestazione specifica della conformità della copia depositata dall’Amministrazione Finanziaria.
4. Con il quarto motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973. 4.1 Si sostiene che all’agente della riscossione Equitalia Gerit s.p.a., poi incorporata da Equitalia Sud s.p.a., non fosse consentito avvalersi del servizio postale per la notifica delle cartelle di pagamento, trattandosi di soggetto diverso da quelli indicati nell’art. 26, comma 1, prima parte, del D.P.R. n. 602 del 1973 (ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, messi comunali, agenti della polizia municipale). 4.2 Il motivo è infondato, alla stregua del seguente principio di diritto affermato da questa Corte con ordinanza n. 6395/2014, al quale va data continuità:
«La circostanza che a consegnare la cartella di pagamento all’ufficiale postale sia direttamente l’agente della riscossione, e non l’ufficiale della riscossione da questi nominato o un altro soggetto abilitato dall’art. 26, primo comma, prima parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non rileva in alcun modo ai fini della validità della notifica della cartella di pagamento, posto che tale modalità di notifica a mezzo posta, alternativa a quella di cui alla prima parte del citato art. 26, primo comma, resta del tutto affidata all’agente stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all’ufficiale postale, il quale ultimo garantisce, dandone atto nell’avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato, a prescindere da colui che gli abbia materialmente consegnato il plico, e che vi sia effettiva coincidenza tra il soggetto cui la cartella è destinata e quello cui essa è, in concreto, consegnata».
5. In definitiva, il ricorso è destituito di fondamento.
6. Nei rapporti fra il ricorrente ed Equitalia Sud s.p.a. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 6.1 Nulla va statuito in ordine alle dette spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, limitatasi a depositare un mero atto di costituzione, senza svolgere attività difensiva in questa sede.
7. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della parte che l’ha proposta l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a Equitalia Sud s.p.a. le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 1.650 euro, di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.