Civil court declares lawsuit extinguished due to administrative act confirming case closure under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the submission of an administrative act by the Revenue Agency. The lower court found that this act documented the regular conclusion of the dispute under Article 1 of Law No. 197/2022, noting the absence of any denial of the extinction request. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the parties free to request a hearing only if they wished to continue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The submission of an administrative act confirming the regular conclusion of a case and the absence of a denial of extinction automatically extinguishes the proceedings, unless the parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 94/2022 R.G. proposto da: RIZZO FRANCESCO, MILITELLO CASTRENZE, MILITELLO VINCENZO, rappresentati e difesi dall’Avv. MARTORANA TUSA SALVATORE, contro AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 4785/08/2021 depositata il 19/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO