Civil court declares lawsuit extinguished due to administrative act listing case closure under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the submission of a decree by the Revenue Agency. The agency argued that the inclusion of the case in a specific list documented the regular conclusion of the dispute under Article 1 of Law No. 197/2022. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the parties unable to pursue further litigation on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The automatic extinction of civil proceedings occurs when the competent authority lists the case in the prescribed register, thereby confirming the conclusion of the dispute without the need for a formal judgment.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23164/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro PICCINI ANDREA, PICCINI PATRIZIO, rappresentati e difesi dall’Avv. CASCIOLI ALESSIA, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 1898/06/2019 depositata il 17/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO