Cassation court dismisses tax agency appeal confirming civil suit extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared a civil lawsuit extinct. The lower court found the case extinguished because the tax authority had transmitted the list of cases for the automatic declaration of extinction under specific legislative provisions. Consequently, the court upheld the decision that the procedural time limits had been met, leaving the case closed without further litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The transmission of the list of cases for the automatic declaration of extinction extinguishes the civil proceedings if no objection is raised within the statutory period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17949/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro BUTTERI GIANFRANCO, BARBARELLA LUIGINA, VITALI LUISA, rappresentati e difesi dagli Avv. CUCCU’ DIEGO e PETRELLI FRANCESCO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MARCHE n. 44/04/2022 depositata il 19/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO