Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new 2023 law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the lower court's finding of automatic termination under the new 2023 law. The plaintiff argued for a hearing to continue proceedings, but the court noted the legislative intent to expedite closure of such cases. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed for automatic closure under the new procedural framework, the litigation extinguishes by operation of law unless parties specifically request a hearing to continue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29407/2021 R.G. proposto da: FAIMAS SRL, LA TROUSSE DI CARDOSO SANDRA e MEUCCI ANDREA , rappresentati e difesi dagli Avv. TOMASSINI ANTONIO, DI DIO ANDREA e IASELLI GIOVANNI, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 415/02/2021 depositata il 19/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL