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Ordinanza — n. 13507/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially reforms tax tribunal ruling on notification nullity and remands case for re-examination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13507/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially overturned the Regional Tax Tribunal's decision regarding thirteen tax notices sent to the client's family members. While the lower court declared one notice void due to improper notification, the Cassation Court found the other seven notices potentially invalid because the required information letter was not sent to the taxpayer. Consequently, the court rejected arguments regarding preclusion and lack of reasoning, but ordered the case remitted to a new tribunal for a fresh examination of the notification validity.

Regesto Legislator

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Art. 60, comma 1, lett. b-bis) D.P.R. n. 600/1973; Art. 139, comma 2 c.p.c.: The court must verify if the information letter was sent to the taxpayer when notices were served to family members; failure to do so renders the notification null.

Parole chiave

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tax notification nullity service to family members information letter requirement preclusion in tax law remittal for re-examination omitted reasoning DPR 600/1973 notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 60, comma 1, lett. b-bis) D.P.R. n. 600 del 1973
c.p.c., vengono denunciate la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lettera b-bis), del D.P.R.
Art. 26, comma 5 D.P.R. n. 602 del 1973
600 del 1973 e dell’art. 26, comma 5, del D.P.R.
Art. 139, comma 2 c.p.c.
1.3 La CTR ha accertato in fatto che sette cartelle di pagamento (oltretutto nemmeno indicate in modo specifico nella sentenza, onde distinguerle dalle altre) erano state notificate ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c.
Art. 25, comma 1 D.P.R. n. 602 del 1973
Invero, la riconosciuta validità della notifica delle cartelle presupposte, tranne una, rendeva improponibili in quel giudizio le questioni inerenti alla pretesa inosservanza del termine stabilito dall’art. 25, comma 1, del D.P.R.
Art. 36-bis, comma 3 D.P.R. n. 600 del 1973
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 36-ter, comma 4 D.P.R. n. 600 del 1973
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 7, comma 1 L. n. 212 del 2000
per avere la CTR omesso di statuire sul motivo di appello (il quinto) con il quale era stata denunciata l’illegittimità delle impugnate intimazioni di pagamento per difetto del requisito della motivazione prescritto dall’art. 7, comma 1, della L.
Art. 112 c.p.c.
c.p.c., è prospettata la violazione dell’art. 112 c.p.c..
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Art. 384, comma 2 c.p.c.
Art. 385, comma 3 c.p.c.
5.2 Allo stesso giudice viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12131/2023
Cass. n. 12131/2023, Cass.
Cass. n. 24667/2021
12131/2023, Cass. n. 24667/2021, Cass.
Cass. n. 2153/2020
24667/2021, Cass. n. 2153/2020).
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Testo completo

l ricorso iscritto al n. 2878/2016 R.G. proposto da LIANA TUMBIOLO, elettivamente domiciliata in Roma alla via dell’Elettronica n. 20 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Piero Siviglia, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Sammartino -ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Giosuè Borsi n. 4 presso lo studio dell’avv. Christian Artale, rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Antonino Buffa -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 3169/01/15 depositata il 14 luglio Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 marzo 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA Liana Tumbiolo impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani tredici avvisi di intimazione ad essa notificate dall’agente della riscossione Serit Sicilia s.p.a. a sèguito del mancato pagamento di altrettante, prodromiche, cartelle esattoriali.

A fondamento dell’impugnazione deduceva di non aver mai ricevuto la notificazione delle cartelle presupposte. Il giudice adìto respingeva il ricorso. La decisione veniva, però, parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, la quale, con sentenza n. 3169/01/15 del 14 luglio 2015, accogliendo per quanto di ragione l’appello proposto dalla Tumbiolo, dichiarava l’illegittimità di uno solo dei tredici avvisi di intimazione impugnati, in conseguenza dell’accertata nullità della notificazione della sottesa cartella di pagamento, recante il n. 29920010062781371.

Avverso tale sentenza la Tumbiolo ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo la ricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., vengono denunciate la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lettera b-bis), del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973. 1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nell’affermare la validità della notificazione delle cartelle di pagamento consegnate a familiari della contribuente, pur in difetto di prova dell’invio alla destinataria della raccomandata informativa prevista dall’art. 60, comma 1, lettera b-bis), del D.P.R. n. 600 del 1973. 1.2 Il motivo è fondato. 1.3 La CTR ha accertato in fatto che sette cartelle di pagamento (oltretutto nemmeno indicate in modo specifico nella sentenza, onde distinguerle dalle altre) erano state notificate ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c. mediante consegna di copia a familiari della contribuente. 1.4 Essa, tuttavia, non ha dato conto di aver verificato se, in relazione ai predetti atti esattivi, risultasse inviata alla destinataria la raccomandata informativa di cui sopra, così come prescritto dall’art. 60, comma 1, lettera b-bis), del D.P.R. n. 600 del 1973 - nel testo risultante a sèguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006-, applicabile alla notificazione della cartella di pagamento in virtù del richiamo operato dall’art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973. 1.5 Poiché dalle allegazioni svolte in questa sede dalle parti si evince che alcune cartelle erano state notificate successivamente al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del menzionato D.L. n. 223 del 2006, deve ritenersi che il collegio d’appello sia incorso nella denunciata violazione di legge, non avendo positivamente accertato la ricorrenza di tutti i presupposti normativamente richiesti per la validità della notifica.

2. Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., sono lamentate la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 139 c.p.c.. 2.1 Si censura l’impugnata sentenza per non aver rilevato che la notificazione delle cartelle di pagamento in questione non poteva ritenersi validamente eseguita, essendo la consegna degli atti avvenuta in un luogo diverso dal domicilio fiscale del destinatario. 2.2 Il motivo è inammissibile, in quanto presuppone una ricostruzione in fatto diversa da quella operata dal giudice di merito, il quale ha accertato che la consegna delle cartelle a familiari della contribuente fu effettuata presso il domicilio di quest’ultima («il notificatore rinvenne de facto nel suo [scilicet: della Tumbiolo -n.d.r.] domicilio i familiari»).

3. Con il terzo e il quarto mezzo, ricondotti al paradigma dell’art. 360, comma 1, n.

4) c.p.c., è prospettata la violazione dell’art. 112 c.p.c.. 3.1 Si contesta alla Commissione di secondo grado di aver omesso di pronunciare sui motivi di appello con i quali erano state riproposte questioni già dedotte dalla Tumbiolo a fondamento del suo originario ricorso, e precisamente quelle concernenti: (1)l’inosservanza del termine stabilito a pena di decadenza dell’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 per la notifica delle cartelle di pagamento presupposte (terzo motivo); (2)l’illegittimità delle dette cartelle per non essere state precedute dalla comunicazione prevista in favore del contribuente dagli artt. 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 (quarto motivo). 3.2 Le censure restano assorbite dall’accoglimento del primo mezzo. 3.3 Va, al riguardo, osservato che l’esame dei motivi di appello in parola -corrispondenti al terzo e al quarto di cui all’odierno ricorso per cassazione, in seno al quale sono state integralmente ritrascritte nel rispetto del principio di autosufficienza che caratterizza tale mezzo di impugnazione- era da ritenersi precluso alla luce delle statuizioni rese nella sentenza gravata.

Invero, la riconosciuta validità della notifica delle cartelle presupposte, tranne una, rendeva improponibili in quel giudizio le questioni inerenti alla pretesa inosservanza del termine stabilito dall’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 e alla mancanza della comunicazione prevista dagli artt. 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, le quali, come precipitato logico-giuridico della decisione assunta dalla CTR, avrebbero dovuto essere fatte valere mediante la tempestiva impugnazione delle dette cartelle. 3.4 La preclusione all’esame delle cennate questioni verrebbe, ovviamente, meno qualora nel successivo giudizio di rinvio dovesse essere accertata la nullità della notificazione delle cartelle.

4. Con il quinto mezzo, pure inquadrato nello schema dell’art. 360, comma 1, n.

4) c.p.c., è nuovamente lamentata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di statuire sul motivo di appello (il quinto) con il quale era stata denunciata l’illegittimità delle impugnate intimazioni di pagamento per difetto del requisito della motivazione prescritto dall’art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000. 4.1 Il motivo è infondato. 4.2 Per costante giurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio diomessa pronuncia quando, pur in mancanza di un’espressa statuizione sul punto, la decisione adottata dal giudice comportal’implicito rigetto delle questioni non trattate, presupponendo come suo necessario antecedente logico-giuridico il riconoscimento della loro irrilevanza o infondatezza (cfr.

Cass. n. 12131/2023, Cass. n. 24667/2021, Cass. n. 2153/2020). 4.3 Alla stregua del suenunciato principio di diritto, che va qui ribadito, deve escludersi la ricorrenza del dedotto vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in quanto la decisione assunta dalla CTR implica necessariamente il rigetto del motivo di gravame volto a sostenere l’illegittimità degli impugnati avvisi di intimazione, eccettuato quello emesso in relazione alla cartella di pagamento n. 29920010062781371.

5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, visto l’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., va disposta la cassazione dell’impugnata sentenza, nei limiti innanzi precisati, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia. 5.1 Nel dare esecuzione al còmpito affidatogli, il giudice del rinvio dovrà accertare: (1)quali cartelle di pagamento siano state notificate ex art. 139, comma 2, c.p.c. dopo il 4 luglio 2006; (2)se in relazione a tali cartelle risulti inviata alla destinataria la raccomandata informativa prevista dall’art. 60, comma 1, lettera b- bis), del D.P.R. n. 600 del 1973. In caso di accertata nullità dell’eseguita notificazione, dovranno essere presi in esame i motivi di appello riproposti in questa sede dalla contribuente con il terzo e il quarto mezzo di ricorso. 5.2 Allo stesso giudice viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..

P.Q.M.

La Corterespinge il secondo e il quinto motivo di ricorso, accoglie il primo e dichiara assorbiti i restanti; cassa l’impugnata sentenza, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizi