Court dismisses tax agency appeal confirming civil suit extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared a civil lawsuit extinct. The lower court found the case extinguished because the tax authority had transmitted the case to the list of extinct proceedings under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022. Consequently, the court upheld the decision that the procedural time limits had expired, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The transmission of a case to the list of extinct proceedings by the tax authority automatically extinguishes the civil suit unless the parties request a hearing within the statutory period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12256/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO contro LTD SRL GIA' LTD SAS DI ZANETTI GIAMPAOLO C, ZANETTI GIAMPAOLO, rappresentati e difesi dall'avvocato STELLA VINCENZO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n.1770/2015 depositata il 25/11/2015 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 10/05/2024 Il Pr