Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new law after listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished following the automatic termination triggered by the inclusion of the case in a specific government list. The Agency of Revenue argued that this procedural step, mandated by the new law, signifies the regular conclusion of the dispute without a formal denial. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed in the designated register for automatic extinction, the litigation terminates by operation of law, and the opposing party cannot contest the finality of the extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20831/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro PISACANE VINCENZO, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ANCONA, rappresentati e difesi dagli Avv. ZAMPOLLI BARBARA e CINQUE VINCENZO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. FRIULI VENEZIA GIULIA n. 7/01/2021 depositata il 25/01/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR