Civil court declares lawsuit extinguished due to administrative act listing case closure under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the registration of a definitive administrative act by the Revenue Agency. The lower court found that the inclusion of the case in the statutory list for tax judgment extinction satisfied the requirements of the new tax law, rendering the litigation formally concluded. Consequently, the appeal was rejected as the procedural basis for continuing the action no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative act formally lists a civil judgment for extinction under specific tax legislation provisions, the litigation is deemed extinguished and the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5533/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro PAGNES PIETRO, rappresentato e difeso dagli Avv. MARINI GIUSEPPE e TOSI LORIS, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. VENETO n. 1035/03/2021 depositata il 20/08/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO